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La Camera,
premesso che:
l'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del
1990 prevede che il Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con i
Ministri della Sanità e per gli Affari Sociali, approvi uno o più
programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al
trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento
dei tossicodipendenti detenuti e che possa realizzare i suddetti
programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite
convenzioni,
tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in
attesa di giudizio;
nell'Atto di Intesa Stato Regioni del 5 agosto 1999 viene stabilito che
le Regioni definiscono i criteri e gli standard di qualità per
l'accreditamento degli enti o associazioni e che l'accreditamento
costituisce requisito preliminare per l'instaurazione di rapporti
contrattuali ed economici fra gli enti, le associazioni gestori e le
aziende del Servizio sanitario nazionale;
l'Atto di Intesa stabilisce inoltre le linee di indirizzo per
l'accreditamento degli enti e delle associazioni che effettuano attività
di prevenzione, cura e riabilitazione per le persone con uso o
dipendenza da sostanze stupefacenti;
nell'albo del Ministero della Giustizia sono iscritte anche una serie di
comunità terapeutiche che non hanno i requisiti di personale e di
strutture richiesti dal Servizio Sanitario Nazionale per assicurare il
valore terapeutico delle prestazioni che in esse vengono erogate;
nel presente provvedimento si riconferma il principio per cui ai
detenuti devono essere assicurati gli stessi livelli di assistenza
sanitaria assicurati agli altri cittadini disponendo il trasferimento al
Servizio Sanitario Nazionale delle attività di medicina penitenziaria in
carico, fino ad ora, al Ministero di Giustizia,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a far sì che le convenzioni
con strutture esterne che si occupano di prevenzione e cura dell'AIDS,
del trattamento socio-sanitario, del recupero e del successivo
reinserimento dei tossicodipendenti detenuti vengano stipulate solo con
strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale in quanto in
possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento previsti
nell'ambito dello Schema dell'Atto di intesa Stato-Regioni del 5 agosto
1999.
9/3256/311. Cancrini, Ferdinando Benito Pignataro.
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