La Camera,
premesso che:
l'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 prevede che il Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri della Sanità e per gli Affari Sociali, approvi uno o più programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti e che possa realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni,

tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio;
nell'Atto di Intesa Stato Regioni del 5 agosto 1999 viene stabilito che le Regioni definiscono i criteri e gli standard di qualità per l'accreditamento degli enti o associazioni e che l'accreditamento costituisce requisito preliminare per l'instaurazione di rapporti contrattuali ed economici fra gli enti, le associazioni gestori e le aziende del Servizio sanitario nazionale;
l'Atto di Intesa stabilisce inoltre le linee di indirizzo per l'accreditamento degli enti e delle associazioni che effettuano attività di prevenzione, cura e riabilitazione per le persone con uso o dipendenza da sostanze stupefacenti;
nell'albo del Ministero della Giustizia sono iscritte anche una serie di comunità terapeutiche che non hanno i requisiti di personale e di strutture richiesti dal Servizio Sanitario Nazionale per assicurare il valore terapeutico delle prestazioni che in esse vengono erogate;
nel presente provvedimento si riconferma il principio per cui ai detenuti devono essere assicurati gli stessi livelli di assistenza sanitaria assicurati agli altri cittadini disponendo il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle attività di medicina penitenziaria in carico, fino ad ora, al Ministero di Giustizia,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a far sì che le convenzioni con strutture esterne che si occupano di prevenzione e cura dell'AIDS, del trattamento socio-sanitario, del recupero e del successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti vengano stipulate solo con strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale in quanto in possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento previsti nell'ambito dello Schema dell'Atto di intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999.
9/3256/311. Cancrini, Ferdinando Benito Pignataro.