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LEGGE FINANZIARIA 2008
(Legge 24 Dicembre 2007, n. 244)
289. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina
penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e
successive modificazioni, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli
istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle
comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con
la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli
essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle
risorse finanziarie di cui alla lettera c):
a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le
funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero
della giustizia, ivi comprese quelle concernenti il rimborso alle
comunità terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura
e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e
6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e per il
collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto
dall'autorità giudiziaria;
b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in
materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario
nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della
legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni
sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero
della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei
predetti Dipartimenti in misura corrispon-dente alle unità di personale
di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;
c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il
successivo riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8
milioni di euro per l'anno
2008, in
162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a
decorrere dall'anno
2008 a
valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto
a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009
e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010 a
valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;
d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni
strumentali di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero
della giustizia afferenti alle attività sanitarie;
e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano delle risorse
finanziarie complessive, come individuate alla lettera c),
destinate alla sanità penitenziaria.
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