| Schema di
decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro. (Atto n. 233).
PARERE APPROVATO
Le Commissioni
riunite XI e XII;
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro;
valutato positivamente il parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni
nella seduta del 12 marzo scorso;
esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti
osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un'entrata in vigore
differita, entro un termine massimo di 90 giorni, per le disposizioni che
prevedono nuovi adempimenti rispetto a quelli già contemplati dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al fine di consentire il relativo
adeguamento;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera q), valuti il Governo
l'opportunità di inserire dopo le parole «prestano la propria attività» le
seguenti «, ivi compresa quella svolta sui mezzi di trasporto,»;
c) all'articolo 2, comma 1, lettera n), valuti il Governo
l'opportunità di inserire dopo le parole «o misure necessarie» le seguenti
«, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica,»;
d) all'articolo 3, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di
inserire tra i soggetti ivi indicati anche le organizzazioni di volontariato
di cui alla legge 1o agosto 1991, n. 266;
e) all'articolo 3, comma 2, si preveda il parere degli organismi a
livello nazionale rappresentativi del personale militare per gli schemi di
decreti di interesse delle Forze Armate, ivi compreso, insieme all'Arma dei
Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza; analogamente , si valuti
l'opportunità di inserire il riferimento espresso al Corpo della Guardia di
Finanza all'articolo 8, comma 4, terzo periodo, laddove si prevede che il
decreto ministeriale ivi contemplato disciplina le speciali modalità con le
quali le forze armate e le forze di polizia ad ordinamento civile
partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e
addestrative, e conseguentemente, si preveda, ai fini dell'emanazione del
citato decreto ministeriale, l'intesa anche del Ministero dell'economia e
delle finanze da cui dipende il Corpo della Guardia di Finanza;
f) all'articolo 3, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di
inserire dopo le parole «organizzazioni sindacali» le seguenti «e di
volontariato»;
g) all'articolo 3, comma 13, primo periodo, valuti il Governo
l'opportunità di sostituire le parole «e per un numero complessivo di
lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali» con le
seguenti «e che hanno titolo al registro di impresa semplificato secondo
quanto previsto dall'articolo 9-quater del decreto-legge 1o
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608;
h) all'articolo 3, comma 13, valuti il Governo l'opportunità di
sostituire l'ultimo periodo con il seguente «Sono fatti salvi gli accordi
nazionali stipulati dalle predette organizzazioni concernenti il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»;
i) all'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il
comma 4;
l) all'articolo 6, comma 8, lettera i), valuti il Governo
l'opportunità di aggiungere dopo le parole «direttive comunitarie» le
seguenti «e delle norme internazionali»;
m) all'articolo 8, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di
aggiungere dopo le parole»malattie professionali» le seguenti «relativamente
ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici»;
n) all'articolo 9, comma 4, si sostituisca la lettera b) con
la seguente «b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli
infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il
Ministero della salute e con l'ISPESL» e si aggiunga, in fine, le seguenti
lettere «e) gestisce il registro nazionale delle malattie causate dal
lavoro o ad esso correlate, raccogliendo e registrando le segnalazioni di
cui all'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 e all'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38; f) eroga direttamente per mezzo delle proprie strutture e con
oneri a proprio carico le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 12 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre
1995, n. 549 ed all'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, garantendo, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo
95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la parità di trattamento su tutto
il territorio nazionale e la gratuità delle prestazioni di assistenza
sanitaria curativa e riabilitativa, di cui all'articolo 57 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, mediante la piena integrazione tra i livelli di
tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico
dell'INAIL, nel rispetto della competenza delle regioni in materia di tutela
della salute; g) finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie
spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di
tutela della salute e sicurezza sul lavoro»;
o) all'articolo 11, comma 4, si valuti l'opportunità di dare una più
completa attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2,
lett. p), n. 3, della legge n. 123 del 2007, relativo alla promozione
e alla divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro
all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di
formazione;
p) all'articolo 12, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di
sostituire le parole «criteri vincolanti» con le seguenti «criteri
interpretativi e direttivi» nonché di sopprimere le parole da «con
riferimento» sino alla fine del comma;
q) all'articolo 18, comma 1, sia aggiunta la seguente lettera: «bb)
comunica il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, anche nel caso previsto dall'articolo 34 del presente decreto,
alla ASL competente»;
r) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una sanzione per la
violazione delle fattispecie di cui all'articolo 25, comma 1, lettere h)
e m);
s) all'articolo 25, dopo il comma 1, valuti il Governo
l'opportunità di inserire il seguente comma «1-bis. Il medico
competente può avvalersi inoltre, ai fini di una corretta valutazione dei
rischi di cui al successivo articolo 28, della collaborazione di
specialistici e di uno psicologo.»;
t) all'articolo 28, comma 1, si consideri l'opportunità di
aggiungere dopo le parole «tra cui anche quelli collegati» le seguenti
«all'organizzazione del lavoro ed»;
u) all'articolo 28, comma 2, lettera a), si preveda di
sostituire le parole «durante all'attività lavorativa» con le seguenti
«connessi all'attività lavorativa»;
v) all'articolo 28, dopo il comma 2 si consideri l'ipotesi di
aggiungere il seguente «2-bis. L'individuazione di cui alla lettera
f) del comma 2 deve comprendere almeno le seguenti mansioni:
9) esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e all'amianto;
10) esposizione ad agenti chimici per la quale si applicano le disposizioni
dell'articolo 225;
11) esposizione ad agenti biologici che presentano rischio di infezione e
rientranti nei gruppi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. c) e
d);
12) lavori in quota di cui all'articolo 111;
13) lavori che
prevedono l'utilizzo di attrezzature elencate all'articolo 7;
14) utilizzo di dispositivi di protezione individuale appartenenti ai sensi
del decreto legislativi 4 dicembre 1992, n. 475, alla terza classe, definiti
«salvavita»;
15) luoghi con rischio di presenza di atmosfere esplosive di cui
all'allegato L;
16) una delle predette mansioni svolte da lavoratori dipendenti con
contratto di lavoro regolato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.»;
z) all'articolo 28, si valuti l'opportunità di aggiungere in fine il
seguente comma: «3-bis. Il datore di lavoro, all'avvenuta
comunicazione dello stato di gravidanza da parte della lavoratrice madre di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, oltre
all'analisi dei lavori vietati e a rischio di cui agli allegati A e B del
menzionato decreto legislativo n. 151 del 2001, deve svolgere la valutazione
dei rischi addizionale come previsto dall'articolo 11 e dall'allegato C del
menzionato decreto legislativo n. 151 del 2001, secondo le modalità previste
dal presente articolo»;
aa) all'articolo 32, comma 4, primo periodo, si valuti l'opportunità
di aggiungere dopo le parole «o dagli organismi paritetici» le seguenti «o
dalle associazioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro,
senza scopo di lucro e con attività di rilevanza nazionale, aventi
riconosciuta e generalizzata competenza sulle principali disposizioni
contenute nel presente decreto, individuate secondo le modalità e i
requisiti previsti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,»;
bb) all'articolo 36, comma 1, lettera d), valuti il Governo
l'opportunità di aggiungere dopo le parole «di prevenzione e protezione» le
seguenti «, del responsabile dei lavoratori per la sicurezza o del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale»;
cc) all'articolo 38, comma 2, si valuti l'opportunità di riconoscere
l'abilitazione a svolgere le funzioni di medico competente a coloro che,
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, dimostrino comunque
di avere svolto l'attività di medico competente per almeno un anno nell'arco
dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo
medesimo;
dd) all'articolo 39, comma 2, lettera a), valuti il Governo
l'opportunità di sopprimere le seguenti parole «ivi comprese quelle
costituite su iniziativa delle organizzazioni datoriali»;
ee) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una sanzione per la
violazione delle fattispecie di cui all'articolo 41, commi 3 e 5, e 46,
comma 2;
ff) con riferimento all'apparato sanzionatorio previsto dallo schema
di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di ripristinare le
sanzioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 in virtù
della maggiore efficacia deterrente delle stesse e della rilevanza
dell'interesse leso dalla violazione: a tal fine, siano ripristinate le
sanzioni dell'arresto o dell'ammenda, in luogo della sola ammenda o della
sola sanzione amministrativa pecuniaria, nei casi in cui nel documento di
valutazione dei rischi (DVR) non sia indicato il programma delle misure
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza (articolo 55, co. 3), nei casi in cui il documento sia redatto
senza la collaborazione del responsabile di prevenzione e protezione e del
medico competente, senza la consultazione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (articolo 55, co. 3), nei casi in cui, ove previsto, non
sia consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (articolo
55, co. 4, lett. n)), nei casi in cui il medico competente non
provvede a comunicare per iscritto al datore di lavoro, al responsabile del
servizio di prevenzione, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria (articolo 58, co.
1, lett. d));
gg) valuti il Governo l'opportunità di prevedere anche nello schema
di decreto legislativo in esame l'obbligo e la sanzione per la relativa
violazione, già previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994, con
riferimento alla comunicazione, alle aziende sanitarie locali
territorialmente competenti e alle direzioni provinciali del lavoro, della
nomina e del curriculum della persona designata come responsabile del
servizio di prevenzione e protezione;
hh) all'articolo 55, comma 4, lettera b), valuti il Governo
l'opportunità di sostituire le parole «18, commi 1, lett. d), h), v)»
con le seguenti «18, commi 1, lett. d), h), t), v)» e aggiungere in
fine le parole «, 46, comma 2»;
ii) all'articolo 55, comma 4, lettera o), sia valutata
l'ipotesi di aggiungere, in fine, le seguenti parole «e dell'articolo 31,
comma 8.»;
ll) all'articolo 61, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di
inserire dopo le parole «facoltà di esercitare» le seguenti «i diritti di
costituzione di parte civile, di cui agli articoli 74, 76, 77 e 78 del
codice di procedura penale, nonché»;
mm) all'articolo 68, comma 1, lettera b), valuti il Governo
l'opportunità di aggiungere dopo le parole «per la violazione dell'articolo»
le seguenti «63, comma 1,»;
nn) all'articolo 70, sia presa in considerazione l'ipotesi di
aggiungere in fine il seguente comma «3-bis. Qualora gli organi di
vigilanza, nell'espletamento delle funzioni ispettive in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro
messa a disposizione dei lavoratori, dopo essere stata immessa sul mercato o
messa in servizio, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e
regolamentari di cui al comma 2, ne informa immediatamente l'autorità
nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In
tale caso, le procedure previste dagli articolo 20 e 21 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 vengono espletate:
3) dall'organo di vigilanza che ha rilevato una non rispondenza in sede di
utilizzo nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di
attrezzature oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a
rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad
uno o più requisiti essenziali di sicurezza;
4) dall'organo di vigilanza territorialmente competente nei confronti del
fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla
conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per
la sorveglianza del mercato»;
oo) all'articolo 71, comma 1, si aggiungano, in fine, le seguenti
parole «, che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni
legislative di recepimento delle direttive comunitarie»;
pp) all'articolo 71, comma 2, sia aggiunta, in fine, la seguente
lettera «e) i sistemi di comando che devono essere sicuri anche
tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in
relazione all'uso progettato dell'attrezzatura»;
qq) all'articolo 71, si consideri l'ipotesi di aggiungere in fine il
seguente comma «14-bis. Le modifiche apportate alle macchine definite
all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1996, n. 459 e quelle effettuate per migliorare le condizioni di
sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e
delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul
mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto
decreto»;
rr) all'articolo 89, valuti il Governo l'opportunità di inserire una
nozione di impresa dalla quale discenda l'esclusione dall'ambito di
applicazione della disciplina dei cantieri temporanei o mobili delle imprese
senza lavoratori dipendenti;
ss) all'articolo 224, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di
sostituire la parola «moderato» con «basso»;
tt) all'articolo 229, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di
aggiungere in fine le seguenti parole «e corrosivi»;
uu) all'articolo 298, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che
il principio di specialità ivi contemplato afferisce esclusivamente al
rapporto tra le disposizioni di carattere generale recate dal Titolo I dello
schema di decreto legislativo e le disposizioni introdotte dai successivi
Titoli, non rilevando in alcun modo il principio in questione nel rapporto
tra le disposizioni del provvedimento in esame e le disposizioni recate dal
codice penale;
vv) valuti il Governo l'opportunità di integrare il testo dello
schema di decreto legislativo in esame con disposizioni specifiche sulla
sicurezza e salute a bordo nave e in ambito portuale;
ww) si provveda - nell'ambito del recepimento della direttiva
2006/257CE - ad un coordinamento delle disposizioni recate dal provvedimento
in esame in ordine all'esposizione di lavoratori ai rischi derivanti dalle
radiazioni ottiche artificiali con le disposizioni incidenti sul medesimo
tema recate dallo schema di decreto legislativo n. 228;
zz) valuti il Governo l'opportunità di inserire nello schema di
decreto legislativo in esame una norma analoga a quella recata dall'articolo
28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 che preveda l'adeguamento della disciplina all'evoluzione della
normativa comunitaria di ordine tecnico con atti di rango secondario.
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