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Legge n.
31/08 del 28 febbraio 2008, GU
n. 51 del 29 febbraio 2008 (suppl. ord.)
Art. 24-sexies. - (Equiparazione di titoli ai fini dell’accesso ai
concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull’Ordine
nazionale degli psicologi). – 1. I titoli di specializzazione
rilasciati ai sensi dell’articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56,
e il riconoscimento di cui al comma 1 dell’articolo 35 della medesima
legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per
l’ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio
sanitario nazionale, di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 29
dicembre 2000, n. 401, fermi restando gli altri requisiti previsti.
2. L’articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è
sostituito dal seguente:
“Art. 29. - (Vigilanza del Ministro della salute). – 1.
Il Ministro della salute esercita l’alta vigilanza sull’Ordine nazionale
degli psicologi“».
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