Proposta di legge

Modifiche al Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"

La legge che ha riformato il sistema sanitario introducendo l’idea di ASL guidate da un “manager” nasceva dal tentativo di porre rimedio alla lottizzazione politica in cui si erano impantanati i vecchi “comitati di gestione”. Scritta in modo superficiale e un po’ confuso, essa ha determinato, tuttavia, un danno enorme: maggiore di quello cui aveva tentato di porre riparo perché la sua approvazione è avvenuta, a livello delle Regioni, in una fase in cui (un po’ come adesso) quella di moda era quell’ idea astratta di “governabilità” per cui un Governo deve basarsi, per essere efficiente, su un potere non condizionato dai compromessi (o dai patteggiamenti). Un potere tutto affidato, cioè, a quelli che vincevano (vincono) le elezioni. Leaders politici che non devono quasi più dare conto di ciò che fanno ad una assemblea e/o ad una minoranza i Governatori danno l’idea di dover  rispondere, a volte, solo agli elettori che, dopo cinque anni, possono o no rieleggerli. Con un risultato che, nel campo della sanità, è sotto gli occhi di tutti.

Attualmente la normativa prevede che i direttori generali delle ASL, manager di fatto onnipotenti nella gestione della più grande azienda pubblica italiana, siano nominati direttamente dal Presidente della Giunta Regionale che poi dovrebbe controllarne l’attività. Poiché il Direttore Generale liberamente può scegliere, secondo questa stessa legge, i professionisti cui affidare i primariati quello che sempre più spesso accade è che queste nomine vengono fatte tenendo conto soprattutto della appartenenza politica del prescelto.

Uno stato di cose in cui il Direttore Generale agisce di fatto come una specie di “viceré” in tema di appalti, di convenzione e di tempistica dei pagamenti oltre che di nomine dei Primari e dei Direttori Sanitari ha avuto, più in generale, un’importanza determinante nel determinarsi di una serie di scandali (i più appariscenti si sono verificati nel Lazio, in Lombardia, in Campania, in Sicilia e in Calabria) che hanno avuto un ruolo determinante nello sfondamento dei tetti di spesa regionali e che sono la testimonianza inequivocabile della presenza ossessionante della politica nella Sanità del nostro paese. 

Se la nomina dei Direttori Generali spetta al Presidente della Giunta che non ne risponde a nessuno, il fatto che i rappresentanti delle forze politiche che sostengono la Giunta chiedano di influire su queste nomine è, in effetti, del tutto normale. Il gioco delle pressioni e dei condizionamenti rappresentato come normale proprio in queste settimane da esponenti politici di rilievo in Campania sarà tanto più legato al potere contrattuale dei contendenti quanto più deboli sono i criteri da seguire per le nomine. In una situazione in cui non ci sono di fatto né criteri né procedure a cui attenersi, quella che si determinerà abbastanza naturalmente è una situazione in cui quelle che contano sono la vicinanza politica e l’affidabilità. Una volta nominato, d’altra parte, il direttore generale saprà sempre che la valutazione del suo operato e la possibilità di restare al suo posto dipendono solo e soltanto da colui che l’ha nominato. Tutte le scelte che farà discrezionalmente, e sono tante, in tema di nomine, di appalti, di forniture o di pagamenti, saranno inevitabilmente influenzate da questo tipo di rapporto “feudale”. Si pensi solo, per rendersi conto della anomalia di questo sistema, al fatto che nel Lazio alcune ASL hanno speso, al tempo di Storace, soldi regionali senza aver neppure scritto un bilancio di previsione e senza che la Regione abbia fatto nulla per obbligarli a scriverlo.

Quello di cui abbiamo bisogno è uno scatto di dignità della classe politica. Correggere una legge sbagliata che sta determinando una serie di guasti profondi è molto più urgente della modifica della legge elettorale, a nostro avviso, se i partiti politici vogliono riguadagnare un minimo di prestigio e di credibilità.

Quello che questa proposta di legge si propone di istituire è dunque una graduatoria nazionale che dia precise garanzie di professionalità per i Direttori Generali delle ASL e un insieme ben definito di norme per il concorso cui i candidati debbono partecipare. Di fare chiarezza sulle regole cui ci si deve attenere quando si gestiscono i fondi della Sanità.  Di ridare ad un potere terzo la possibilità di interloquire con la Regione nei processi di controllo delle scelte e delle attività dei Direttori Generali. Di ridare ai rappresentanti delle professioni, agli Ordini e alle Associazioni scientifiche la possibilità di intervenire nelle procedure di scelta dei primari: riprendendo eventualmente l’idea degli esperti esterni nelle commissioni  e indicando criteri certi per le valutazioni concorsuali. Di ridare un respiro programmatorio di livello nazionale e regionale, infine, all’orientamento della spese richieste dall’innovazione tecnologica e dai progressi della medicina.

In particolare la proposta di legge modifica e integra alcuni commi dell’art 3 bis della legge 229/1999 che riguarda la nomina dei Direttori Generali proponendo l’istituzione di un Elenco e di una graduatoria Nazionale degli Idonei e l’individuazione da parte del Ministero della Salute delle procedure per la presentazione della candidatura, della composizione delle Commissioni giudicanti e dei criteri per la formazione delle graduatorie I Direttori generali, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, potranno essere scelti solo fra i primi 5 di questa graduatoria sentite le Commissioni Consiliari, le Aziende Ospedaliere Universitarie e il Rettore dell’Università. Nella valutazione dei risultati aziendali conseguiti dal Direttore Generale si dà un ruolo alle Conferenze dei Sindaci per tenere conto del loro diritto-dovere nel campo della programmazione e verifica dei risultati e si introduce l’obbligo di consultare anche l’organismo di tutela dei cittadini.

La  Conferenza dei Sindaci dovrà anche adottare le proposte di Bilancio presentate dal Direttore Generale perché ci sia una maggiore attenzione verso la definizione degli obiettivi: adottare una proposta di bilancio è infatti certamente più impegnativo della semplice “osservazione.”

Vengono indicate anche nuovi criterii di scelta dei Direttori Sanitari, Amministrativi e Sociali e nuove procedure di scelta per i Direttori di Struttura Complessa: norme concorsuali capaci di sottrarre le scelte alle pressioni dei politici ed alla volontà del Direttore generale tenendo conto prima di tutto della  professionalità e della competenza dei nominati.

Art. 1

(Nomina Direttore Generale)

 

1.       Il comma 1 dell’Art. 3 - bis del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 è sostituito dal seguente:

“E’ istituito un Elenco Nazionale di Idonei per la nomina a Direttore Generale delle Aziende Sanitarie. Con regolamento predisposto dal Ministero della Salute, sentite le Commissioni Parlamentari competenti, vengono definite le procedure per la presentazione della candidatura, la composizione delle Commissioni giudicanti e i criteri per la formazione delle graduatorie. Potranno essere nominati Direttori Generali soltanto coloro che sono iscritti nel predetto Elenco.

I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3”.

 

2.       Dopo il comma 1 dell’art. 3 - bis del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 è inserito il comma 1bis:

“La nomina del Direttore Generale è effettuata con decreto del Presidente della Giunta Regionale che sceglie, sentite le competenti Commissioni Consiliari, le Aziende Ospedaliere Universitari e il Rettore dell’Università nell’ambito dei nominativi che risultano nei prima cinque posti della graduatoria di cui al comma 1.”

 

3.       Al comma 3 dell’art. 3 - bis del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 dopo la lettera b) aggiungere:

c) certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità  pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.” 

4.       Al comma 5 dell’art. 3 - bis del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 dopo le parole “criteri di valutazione dell'attività dei direttori generali” aggiungere le parole “che dovranno essere adottati dalla Conferenza dei Sindaci,” e dopo le parole “programmazione regionale” le parole “ e locale”.

5.       Dopo il comma 5 dell’art. 3 - bis del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 è inserito il comma 5 bis:

La Conferenza dei Sindaci adotta la proposta di Conto Consuntivo e la proposta del Bilancio Preventivo Annuale e Pluriennale, presentate dal Direttore Generale e le inoltra alla Regione per la successiva approvazione.”

6.       Il comma 6 dell’Art. 3 - bis del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 è sostituito dal seguente:

 “Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la Conferenza dei Sindaci verifica i risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi ed invia alla Regione la proposta di conferma o di revoca della nomina del Direttore Generale motivandone le ragioni. La regione, ricevuta la proposta della Conferenza dei Sindaci,  procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7. Il Direttore Generale può essere riconfermato nell’incarico della stessa Azienda per una sola volta e può essere revocato durante ed alla fine del primo mandato solo per giusta causa.

Per le Aziende Ospedaliere la verifica e la proposta di conferma o revoca è effettuata dalla Conferenza dei Sindaci in accordo con il Rettore.

La Conferenza dei Sindaci, prima di inviare la proposta alla Regione, dovrà consultare l’organismo di tutela dei Cittadini, al fine di consentire allo stesso di esprimere una propria valutazione.”

 

 

Art. 2

(Nomina di Direttore Sanitario, Amministrativo e dei Servizi Sociali)

 

1. Dopo il comma 7 dell’Art. 3 - bis del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 aggiungere il comma 7 bis:

“Il Direttore Generale nomina il Direttore Sanitario, Amministrativo e dei Servizi Sociali previa selezione pubblica per titoli, a cui possono partecipare coloro che hanno gli stessi requisiti per partecipare alla nomina di Direttore Generale, iscritti o non iscritti all’Albo Nazionale. L’incarico dura cinque anni e può essere riconfermato per una sola volta. Si può revocare l’incarico solo per giusta causa.”

  

Art. 3

(Nomina Direttori di Struttura Complessa)

 

1. Dopo il comma 7 bis dell’Art. 3 - bis del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 aggiungere il comma 7 ter

“I Direttore di Struttura Complessa sono nominati attraverso una procedura concorsuale per titoli ed esami. La commissione è costituita da membri estratti dai rispettivi elenchi nazionali. L’estrazione è effettuata, in seduta pubblica, dal Direttore Sanitario in presenza del Difensore Civico Aziendale (o Presidente della C.M.C.) e del Rappresentante delle Associazioni di Tutela dei Cittadini. La Commissione di concorso valuta in particolar modo i titoli attinenti alla attività professionale. Indica il Vincitore di Concorso che sarà nominato dal Direttore Generale.

Il Direttore Generale sigla con il vincitore di Concorso, un contratto per una durata di cinque anni, rinnovabile solo previa positiva valutazione del sevizio reso. Per la valutazione è coadiuvato dal Collegio di Direzione, integrato dal Difensore Civico Aziendale (o Presidente della CMC) e dal rappresentante delle Associazioni di Tutela dei Cittadini.”