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Proposta di legge
Modifiche al Decreto
Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del
Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30
novembre 1998, n. 419"
La legge che ha
riformato il sistema sanitario introducendo l’idea di ASL guidate da un
“manager” nasceva dal tentativo di porre rimedio alla lottizzazione
politica in cui si erano impantanati i vecchi “comitati di gestione”.
Scritta in modo superficiale e un po’ confuso, essa ha determinato,
tuttavia, un danno enorme: maggiore di quello cui aveva tentato di porre
riparo perché la sua approvazione è avvenuta, a livello delle Regioni,
in una fase in cui (un po’ come adesso) quella di moda era quell’ idea
astratta di “governabilità” per cui un Governo deve basarsi, per essere
efficiente, su un potere non condizionato dai compromessi (o dai
patteggiamenti). Un potere tutto affidato, cioè, a quelli che vincevano
(vincono) le elezioni. Leaders politici che non devono quasi più dare
conto di ciò che fanno ad una assemblea e/o ad una minoranza i
Governatori danno l’idea di dover
rispondere, a volte, solo agli elettori che, dopo cinque anni,
possono o no rieleggerli. Con un risultato che, nel campo della sanità,
è sotto gli occhi di tutti.
Attualmente la normativa
prevede che i direttori generali delle ASL, manager di fatto onnipotenti
nella gestione della più grande azienda pubblica italiana, siano
nominati direttamente dal Presidente della Giunta Regionale che poi
dovrebbe controllarne l’attività. Poiché il Direttore Generale
liberamente può scegliere, secondo questa stessa legge, i
professionisti cui affidare i primariati quello che sempre più spesso
accade è che queste nomine vengono fatte tenendo conto soprattutto della
appartenenza politica del prescelto.
Uno stato di cose in cui il
Direttore Generale agisce di fatto come una specie di “viceré” in tema
di appalti, di convenzione e di tempistica dei pagamenti oltre che di
nomine dei Primari e dei Direttori Sanitari ha avuto, più in generale,
un’importanza determinante nel determinarsi di una serie di scandali (i
più appariscenti si sono verificati nel Lazio, in Lombardia, in
Campania, in Sicilia e in Calabria) che hanno avuto un ruolo
determinante nello sfondamento dei tetti di spesa regionali e che sono
la testimonianza inequivocabile della presenza ossessionante della
politica nella Sanità del nostro paese.
Se la nomina dei Direttori
Generali spetta al Presidente della Giunta che non ne risponde a
nessuno, il fatto che i rappresentanti delle forze politiche che
sostengono
Quello di cui abbiamo bisogno
è uno scatto di dignità della classe politica. Correggere una legge
sbagliata che sta determinando una serie di guasti profondi è molto più
urgente della modifica della legge elettorale, a nostro avviso, se i
partiti politici vogliono riguadagnare un minimo di prestigio e di
credibilità.
Quello che questa proposta di
legge si propone di istituire è dunque una graduatoria nazionale che dia
precise garanzie di professionalità per i Direttori Generali delle ASL e
un insieme ben definito di norme per il concorso cui i candidati debbono
partecipare. Di fare chiarezza sulle regole cui ci si deve attenere
quando si gestiscono i fondi della Sanità.
Di ridare ad un potere terzo la possibilità di interloquire con
In
particolare la proposta di legge modifica e integra alcuni commi
dell’art 3 bis della legge 229/1999 che riguarda la nomina dei Direttori
Generali proponendo l’istituzione di un Elenco e di una graduatoria
Nazionale degli Idonei e l’individuazione da parte del Ministero della
Salute delle procedure per la presentazione della candidatura, della
composizione delle Commissioni giudicanti e dei criteri per la
formazione delle graduatorie I Direttori generali, nominati con decreto
del Presidente della Giunta Regionale, potranno essere scelti solo fra i
primi 5 di questa graduatoria sentite le Commissioni Consiliari, le
Aziende Ospedaliere Universitarie e il Rettore dell’Università. Nella
valutazione dei risultati aziendali conseguiti dal Direttore Generale si
dà un ruolo alle Conferenze dei Sindaci per tenere conto del loro
diritto-dovere nel campo della programmazione e verifica dei risultati e
si introduce l’obbligo di consultare anche l’organismo di tutela dei
cittadini.
Vengono
indicate anche nuovi criterii di scelta dei Direttori Sanitari,
Amministrativi e Sociali e nuove procedure di scelta per i Direttori di
Struttura Complessa: norme concorsuali capaci di sottrarre le scelte
alle pressioni dei politici ed alla volontà del Direttore generale
tenendo conto prima di tutto della professionalità
e della competenza dei nominati.
Art. 1
(Nomina
Direttore Generale)
1.
Il comma 1
dell’Art. 3 - bis del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 è
sostituito dal seguente:
“E’ istituito un Elenco Nazionale di Idonei per la nomina a Direttore
Generale delle Aziende Sanitarie. Con regolamento predisposto dal
Ministero della Salute, sentite le Commissioni Parlamentari competenti,
vengono definite le procedure per la presentazione della candidatura, la
composizione delle Commissioni giudicanti e i criteri per la formazione
delle graduatorie. Potranno essere nominati Direttori Generali soltanto
coloro che sono iscritti nel predetto Elenco.
I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con
riferimento ai requisiti di cui al comma
2.
Dopo il comma 1
dell’art. 3 - bis del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 è
inserito il comma 1bis:
“La nomina del Direttore Generale è effettuata con decreto del
Presidente della Giunta Regionale che sceglie, sentite le competenti
Commissioni Consiliari, le Aziende Ospedaliere Universitari e il Rettore
dell’Università nell’ambito dei nominativi che risultano nei prima
cinque posti della graduatoria di cui al comma
3.
Al comma 3
dell’art. 3 - bis del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 dopo
la lettera b) aggiungere:
c) certificato di frequenza del corso
di
formazione in materia di sanità
pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.”
4.
Al comma 5 dell’art. 3 - bis del decreto
legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 dopo le parole “criteri di
valutazione dell'attività dei direttori generali” aggiungere le parole “che
dovranno essere adottati dalla Conferenza dei Sindaci,” e dopo le parole
“programmazione regionale” le parole “
e locale”.
5.
Dopo il comma 5
dell’art. 3 - bis del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 è
inserito il comma 5 bis:
“
6.
Il comma 6
dell’Art. 3 - bis del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 è
sostituito dal seguente:
“Trascorsi diciotto mesi dalla
nomina di ciascun direttore generale,
Per le Aziende Ospedaliere la verifica e la proposta di conferma o
revoca è effettuata dalla Conferenza dei Sindaci in accordo con il
Rettore.
Art. 2
(Nomina di
Direttore Sanitario,
Amministrativo e dei Servizi Sociali)
1. Dopo il comma 7 dell’Art. 3 - bis del decreto legislativo n. 229 del
19 giugno 1999 aggiungere il comma 7 bis:
“Il Direttore Generale nomina il Direttore Sanitario, Amministrativo e
dei Servizi Sociali previa selezione pubblica per titoli, a cui possono
partecipare coloro che hanno gli stessi requisiti per partecipare alla
nomina di Direttore Generale, iscritti o non iscritti all’Albo
Nazionale. L’incarico dura cinque anni e può essere riconfermato per una
sola volta. Si può revocare l’incarico solo per giusta causa.”
Art. 3
(Nomina Direttori di Struttura Complessa)
1. Dopo il comma 7 bis dell’Art. 3 - bis del decreto legislativo n. 229
del 19 giugno 1999 aggiungere il comma 7 ter
“I Direttore di Struttura Complessa sono nominati attraverso una
procedura concorsuale per titoli ed esami. La commissione è costituita
da membri estratti dai rispettivi elenchi nazionali. L’estrazione è
effettuata, in seduta pubblica, dal Direttore Sanitario in presenza del
Difensore Civico Aziendale (o Presidente della C.M.C.) e del
Rappresentante delle Associazioni di Tutela dei Cittadini.
Il Direttore Generale sigla con il vincitore di Concorso, un contratto
per una durata di cinque anni, rinnovabile solo previa positiva
valutazione del sevizio reso. Per la valutazione è coadiuvato dal
Collegio di Direzione, integrato dal Difensore Civico Aziendale (o
Presidente della CMC) e dal rappresentante delle Associazioni di Tutela
dei Cittadini.”
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