Proposta di legge
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NORME IN MATERIA DI
RIABILITAZIONE TERAPEUTICA CON GLI ANIMALI
ONOREVOLI COLLEGHI! Nell’Unione europea vivono
37 milioni di persone affette da disabilità. Nel nostro paese,
secondo stime Istat, il numero di persone portatrici di handicap si
aggira intorno ai 2.824.000. Solo una minoranza (165.500) non vive
in famiglia, ma in presidi socio-assistenziali.
Negli ultimi tempi, sono stati compiuti sforzi
lodevoli per migliorare le condizioni dei diversamente abili. Ma si
è trattato il più delle volte di azioni portate avanti da
associazioni o semplici cittadini: è necessario, quindi, che lo
Stato migliori il suo intervento in questo campo, promuovendo quelle
terapie di cui si è già largamente dimostrata la efficacia
socio-riabilitativa. Attualmente, le terapie con gli animali non
costituiscono una metodologia di cura annoverata tra le terapie
riconosciute nei Livelli Essenziali d’Assistenza,
sebbene siano utilizzate in Italia da molti anni.
Per le ragioni che ora andremo subito ad esporre, le terapie
con gli animali sono metodi completi nel campo terapeutico –
riabilitativo e sono indicate nel trattamento di pazienti affetti da
disturbi e deficit neuro-motori e con problematiche e disabilità
neuro-psichiche, comportamentali e relazionali.
Nella letteratura specialistica internazionale
è in aumento il numero di ricerche che si propongono di documentare
e di controllare l’efficacia degli interventi riabilitativi e
terapeutici che fanno ricorso all’ausilio degli animali in generale.
Al di là dei risultati più o meno misurabili,
relativi a programmi di potenziamento cognitivo, di sviluppo
psicomotorio, di maggior controllo delle emozioni e di armonia
relazionale, il successo più importante per il soggetto è vivere
un’esperienza di autonomia.
Il disabile spesso non è in grado di svolgere
da solo tutte le operazioni necessarie alla propria sopravvivenza ed
è costretto a dipendere sempre da chi lo assiste. Anche i classici
trattamenti riabilitativi a volte lo costringono ad un ruolo
passivo. Nelle terapie con gli animali invece il soggetto, che
possiede le potenzialità necessarie, può acquisire la capacità di
avere un rapporto diretto con l’animale mediante un’azione diretta
su di esso e adeguare le proprie reazioni agli stimoli che l’animale
gli invia.
Agisce, cioè, da protagonista e l’operatore
specialista addetto all’attività terapeutica esercita un ruolo di
mediatore relazionale tra utente e animale. In questo modo
la terapia favorisce una reale integrazione tra persone,
emozioni e sentimenti.
Durante l’attività le funzioni mentali si
allargano, gli atteggiamenti e il comportamento migliorano, in
quanto supportati dall’intermediazione del benessere avvertito e
vissuto nel corpo; allo stesso modo anche le azioni rivolte
esclusivamente al versante motorio esplicano benefici effetti sulle
funzioni intellettive, sul pensiero logico, sulle emozioni, sulla
coscienza di sé e sulla interrelazione e
comprensione dell’ambiente circostante.
La presente proposta di legge si propone di
rendere fruibili i trattamenti di riabilitazione terapeutica con gli
animali da tutti i soggetti che ne abbiano esigenza, inserendoli tra
le terapie dei Livelli Essenziali d’Assistenza,
soggette a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale.
L’art. 1 definisce quali prestazioni sono
incluse all’interno dei trattamenti di Riabilitazione stabilendo
anche il modo cui si può accedere agli stessi.
L’art. 2 stabilisce le norme cui devono
adeguarsi i centri all’interno dei quali si pratica la Riabilitazione con gli
animali.
L’art. 3 istituisce un registro nazionale cui
devono iscriversi i soggetti che lavorano all’interno dei Centri
Riabilitativi.
L’art. 4 regola il convenzionamento dei Centri
Riabilitativi con le aziende sanitarie locali.
L’art. 5 istituisce i centri regionali di
Riabilitazione con il compito di monitoraggio e di controllo delle
attività dei Centri Riabilitativi presenti all’interno della
regione.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
(Definizione)
1. Si definisce Riabilitazione con gli animali
l’insieme delle prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale
e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche,
sensoriali o plurime, dipendenti da qualunque causa, ai sensi degli
articoli 14, terzo comma, lettera m), 26 e 44 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
2. Possono essere sottoposti a
Riabilitazione esclusivamente i soggetti di cui al comma 1 che
siano dichiarati idonei a fare tale terapia a seguito di apposita
certificazione medica rilascita da medici, psicologi,
neuropsichiatri e fisiatri operanti in un centro specialistico di
cui all’articolo 2 della presente legge.
Art. 2
(Centri specializzati)
1. La
Riabilitazione
con gli animali è praticata presso centri specializzati e
riconosciuti.
2. Per l’apertura di un centro le autorità
competenti ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo devono
verificare la disponibilità e l’idoneità dei luoghi a tale fine
adibiti, in relazione alle finalità d’uso.
3. L’idoneità sanitaria dei luoghi di cui al
comma precedente è certificata mediante apposito nulla osta
rilasciato, ai sensi della vigente normativa in materia, dalla
azienda sanitaria competente. L’idoneità tecnica dei predetti luoghi
è rilasciata dal Ministero della Salute.
4. I centri di Riabilitazione possono essere
gestiti, organizzati e diretti solo da soggetti iscritti nella prima
sezione del registro di cui al successivo art. 3 della presente
legge.
5. All’interno dei centri, la Riabilitazione può essere
praticata da soggetti iscritti nella seconda sezione del registro di
cui al successivo art. 3 della presente legge.
6. Entro sessanta giorni della data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro della Salute, con
proprio decreto, determina le attrezzature necessarie per la pratica
della Riabilitazione con
gli animali. I centri di Riabilitazione già operanti devono adeguare
le proprio strutture alle disposizione del decreto stesso entro
centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
Art. 3
(Requisiti per l’esercizio della
Riabilitazione con gli
animali)
1. E’ istituito presso il Ministero della
Salute il registro degli operatori della riabilitazione con animali
diviso in due sezioni.
2. Nella prima sezione si possono iscrivere i
Laureati in Medicina e
Chirurgia ed i possessori di Laurea di II livello o Specialistica o
Magistrale o titolo equipollente in Psicologia, in Scienze Motorie,
in Professioni Sanitarie della Riabilitazione, in Scienze Sociali ed
in Scienze della Formazione, che abbiano ottenuto l’abilitazione
all’esercizio dell’attività di dirigenti specialisti in terapia per
disabili presso uno dei centri di formazione autorizzati dal
Ministero della Salute.
3. Nella seconda sezione si possono iscrivere:
a) per il settore sanitario- riabilitativo, i
possessori di Laurea di
I livello in Fisioterapia o titolo equipollente dell’area sanitaria-
riabilitativa, che abbiano ottenuto l’abilitazione all’esercizio
dell’attività presso uno dei centri di formazione autorizzati dal
Ministero della Salute;
b) per il settore educativo, ludico-sportivo e
socio-assistenziale, i possessori di Laurea di I livello Scienze
Motorie, in Scienze della Formazione, in Scienze Sociali o titolo
equipollente che abbiano ottenuto l’abilitazione all’esercizio
dell’attività di “Specialisti in attività con animali per disabili”
presso uno dei centri di formazione autorizzati dal Ministero della
Salute.
4. Con decreto del Ministro della Salute, è
stabilito l’entità degli oneri a carico degli iscritti nel registro
per il funzionamento e la gestione del centro riabilitativo.
5. Con decreto del Ministro della Salute sono
stabilite le caratteristiche dei centri di formazione di cui ai
commi 2 e 3 del presente articolo che vogliono ottenere
l’autorizzazione al rilascio degli attestati di specialista in
attività con gli animali per disabili.
Art. 4.
(Convenzionamento)
1. L’azienda sanitaria locale competente per
territorio può stipulare apposite convenzioni con i Centri di
Riabilitazione.
2. Il Centro di Riabilitazione deve possedere
una capacità operativa, determinata dall’azienda sanitaria locale
competente all’atto della stipula della relativa convenzione, sulla
base di un minimo di trattamenti ambulatoriali garantiti e di uno
standard medio di prestazioni. In caso di mancato rispetto di tali
minimi di prestazione, la convenzione può essere revocata
dall’azienda sanitaria locale competente.
3. Nella convenzione sono specificate le
modalità di erogazione delle prestazioni riabilitative e di rilascio
delle relative impegnative.
Art. 5
(Comitati regionali)
1. Trascorsi sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro della Salute,
presso ogni regione è istituito il “Comitato regionale per la Riabilitazione con gli
animali”, con funzioni di promozione, monitoraggio e valutazione
dell’attività terapeutica.
2. Ogni comitato regionale coordina e controlla
l’attività dei Centri di Riabilitazione; promuove iniziative
inerenti la formazione, l’informazione e la ricerca scientifica
sulla Riabilitazione con
gli animali; individua i centri che praticano abusivamente
riabilitazione terapeutica con gli animali.
3. Con decreto del Ministro della Salute, è
stabilito l’entità del contributo spettante ai Centri presenti nel
territorio di ciascuna regione per garantire il funzionamento di
ciascun comitato regionale.