Proposta di legge

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NORME IN MATERIA DI RIABILITAZIONE TERAPEUTICA CON GLI ANIMALI

 

 

ONOREVOLI COLLEGHI! Nell’Unione europea vivono 37 milioni di persone affette da disabilità. Nel nostro paese, secondo stime Istat, il numero di persone portatrici di handicap si aggira intorno ai 2.824.000. Solo una minoranza (165.500) non vive in famiglia, ma in presidi socio-assistenziali.

Negli ultimi tempi, sono stati compiuti sforzi lodevoli per migliorare le condizioni dei diversamente abili. Ma si è trattato il più delle volte di azioni portate avanti da associazioni o semplici cittadini: è necessario, quindi, che lo Stato migliori il suo intervento in questo campo, promuovendo quelle terapie di cui si è già largamente dimostrata la efficacia socio-riabilitativa. Attualmente, le terapie con gli animali non costituiscono una metodologia di cura annoverata tra le terapie riconosciute nei Livelli Essenziali d’Assistenza, sebbene siano utilizzate in Italia da molti anni.

            Per le ragioni che ora andremo subito ad esporre, le terapie con gli animali sono metodi completi nel campo terapeutico – riabilitativo e sono indicate nel trattamento di pazienti affetti da disturbi e deficit neuro-motori e con problematiche e disabilità neuro-psichiche, comportamentali e relazionali.

Nella letteratura specialistica internazionale è in aumento il numero di ricerche che si propongono di documentare e di controllare l’efficacia degli interventi riabilitativi e terapeutici che fanno ricorso all’ausilio degli animali in generale.

Al di là dei risultati più o meno misurabili, relativi a programmi di potenziamento cognitivo, di sviluppo psicomotorio, di maggior controllo delle emozioni e di armonia relazionale, il successo più importante per il soggetto è vivere un’esperienza di autonomia.

Il disabile spesso non è in grado di svolgere da solo tutte le operazioni necessarie alla propria sopravvivenza ed è costretto a dipendere sempre da chi lo assiste. Anche i classici trattamenti riabilitativi a volte lo costringono ad un ruolo passivo. Nelle terapie con gli animali invece il soggetto, che possiede le potenzialità necessarie, può acquisire la capacità di avere un rapporto diretto con l’animale mediante un’azione diretta su di esso e adeguare le proprie reazioni agli stimoli che l’animale gli invia.

Agisce, cioè, da protagonista e l’operatore specialista addetto all’attività terapeutica esercita un ruolo di mediatore relazionale tra utente e animale. In questo modo la terapia favorisce una reale integrazione tra persone, emozioni e sentimenti.

Durante l’attività le funzioni mentali si allargano, gli atteggiamenti e il comportamento migliorano, in quanto supportati dall’intermediazione del benessere avvertito e vissuto nel corpo; allo stesso modo anche le azioni rivolte esclusivamente al versante motorio esplicano benefici effetti sulle funzioni intellettive, sul pensiero logico, sulle emozioni, sulla coscienza di sé e sulla interrelazione e  comprensione dell’ambiente circostante.

La presente proposta di legge si propone di rendere fruibili i trattamenti di riabilitazione terapeutica con gli animali da tutti i soggetti che ne abbiano esigenza, inserendoli tra le terapie dei Livelli Essenziali d’Assistenza, soggette a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale.

 

L’art. 1 definisce quali prestazioni sono incluse all’interno dei trattamenti di Riabilitazione stabilendo anche il modo cui si può accedere agli stessi.

L’art. 2 stabilisce le norme cui devono adeguarsi i centri all’interno dei quali si pratica la Riabilitazione con gli animali.

L’art. 3 istituisce un registro nazionale cui devono iscriversi i soggetti che lavorano all’interno dei Centri Riabilitativi.

L’art. 4 regola il convenzionamento dei Centri Riabilitativi con le aziende sanitarie locali.

L’art. 5 istituisce i centri regionali di Riabilitazione con il compito di monitoraggio e di controllo delle attività dei Centri Riabilitativi presenti all’interno della regione.

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1

(Definizione)

 

1. Si definisce Riabilitazione con gli animali l’insieme delle prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, dipendenti da qualunque causa, ai sensi degli articoli 14, terzo comma, lettera m), 26 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Possono essere sottoposti a Riabilitazione esclusivamente i soggetti di cui al comma 1 che siano dichiarati idonei a fare tale terapia a seguito di apposita certificazione medica rilascita da medici, psicologi, neuropsichiatri e fisiatri operanti in un centro specialistico di cui all’articolo 2 della presente legge.

 

Art. 2

(Centri specializzati)

 

1. La Riabilitazione con gli animali è praticata presso centri specializzati e riconosciuti.

2. Per l’apertura di un centro le autorità competenti ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo devono verificare la disponibilità e l’idoneità dei luoghi a tale fine adibiti, in relazione alle finalità d’uso.

3. L’idoneità sanitaria dei luoghi di cui al comma precedente è certificata mediante apposito nulla osta rilasciato, ai sensi della vigente normativa in materia, dalla azienda sanitaria competente. L’idoneità tecnica dei predetti luoghi è rilasciata dal Ministero della Salute.

4. I centri di Riabilitazione possono essere gestiti, organizzati e diretti solo da soggetti iscritti nella prima sezione del registro di cui al successivo art. 3 della presente legge.

5. All’interno dei centri, la Riabilitazione può essere praticata da soggetti iscritti nella seconda sezione del registro di cui al successivo art. 3 della presente legge.

6. Entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Salute, con proprio decreto, determina le attrezzature necessarie per la pratica della Riabilitazione con gli animali. I centri di Riabilitazione già operanti devono adeguare le proprio strutture alle disposizione del decreto stesso entro centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Art. 3

(Requisiti per l’esercizio della Riabilitazione con gli animali)

 

 

1. E’ istituito presso il Ministero della Salute il registro degli operatori della riabilitazione con animali diviso in due sezioni.

2. Nella prima sezione si possono iscrivere i Laureati in  Medicina e Chirurgia ed i possessori di Laurea di II livello o Specialistica o Magistrale o titolo equipollente in Psicologia, in Scienze Motorie, in Professioni Sanitarie della Riabilitazione, in Scienze Sociali ed in Scienze della Formazione, che abbiano ottenuto l’abilitazione all’esercizio dell’attività di dirigenti specialisti in terapia per disabili presso uno dei centri di formazione autorizzati dal Ministero della Salute.

3. Nella seconda sezione si possono iscrivere:

a) per il settore sanitario- riabilitativo, i possessori di  Laurea di I livello in Fisioterapia o titolo equipollente dell’area sanitaria- riabilitativa, che abbiano ottenuto l’abilitazione all’esercizio dell’attività presso uno dei centri di formazione autorizzati dal Ministero della Salute;

b) per il settore educativo, ludico-sportivo e socio-assistenziale, i possessori di Laurea di I livello Scienze Motorie, in Scienze della Formazione, in Scienze Sociali o titolo equipollente che abbiano ottenuto l’abilitazione all’esercizio dell’attività di “Specialisti in attività con animali per disabili” presso uno dei centri di formazione autorizzati dal Ministero della Salute.

4. Con decreto del Ministro della Salute, è stabilito l’entità degli oneri a carico degli iscritti nel registro per il funzionamento e la gestione del centro riabilitativo.

5. Con decreto del Ministro della Salute sono stabilite le caratteristiche dei centri di formazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo che vogliono ottenere l’autorizzazione al rilascio degli attestati di specialista in attività con gli animali per disabili.

 

 

Art. 4.

(Convenzionamento)

 

1. L’azienda sanitaria locale competente per territorio può stipulare apposite convenzioni con i Centri di Riabilitazione.

2. Il Centro di Riabilitazione deve possedere una capacità operativa, determinata dall’azienda sanitaria locale competente all’atto della stipula della relativa convenzione, sulla base di un minimo di trattamenti ambulatoriali garantiti e di uno standard medio di prestazioni. In caso di mancato rispetto di tali minimi di prestazione, la convenzione può essere revocata dall’azienda sanitaria locale competente.

3. Nella convenzione sono specificate le modalità di erogazione delle prestazioni riabilitative e di rilascio delle relative impegnative.

 

Art. 5

(Comitati regionali)

 

1. Trascorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della Salute, presso ogni regione è istituito il “Comitato regionale per la Riabilitazione con gli animali”, con funzioni di promozione, monitoraggio e valutazione dell’attività terapeutica.

2. Ogni comitato regionale coordina e controlla l’attività dei Centri di Riabilitazione; promuove iniziative inerenti la formazione, l’informazione e la ricerca scientifica sulla Riabilitazione con gli animali; individua i centri che praticano abusivamente riabilitazione terapeutica con gli animali.

3. Con decreto del Ministro della Salute, è stabilito l’entità del contributo spettante ai Centri presenti nel territorio di ciascuna regione per garantire il funzionamento di ciascun comitato regionale.