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“Istituzione del Garante Nazionale per l’Infanzia e l’adolescenza”
Onorevoli Colleghi!
L’esigenza di assicurare all’infanzia una tutela più ampia di
quella attuale, e l’accresciuta consapevolezza negli
adulti e nei minori stessi, che i bambini siano soggetti titolari
di diritti, ha da tempo
fatto emergere la necessità di procedere all’istituzione di un
garante nazionale per l’infanzia , alla creazione cioè di un
nuovo ufficio diretto a proteggere i diritti dei minori in ambiti
diversi da quelli giurisdizionali, nei quali, peraltro,
è già previsto l’intervento di specifici organismi giudiziari, e
garantire i
livelli essenziali di tutela dei diritti del fanciullo.
L’idea che il fanciullo sia
un soggetto perfetto e titolare di diritti è un principio affermatosi
solo in epoca moderna. Nelle epoche passate, infatti, il bambino non era
considerato un vero e proprio essere umano bensì una semplice “speranza
d’uomo”, che come tale poteva avere delle aspettative, ma non dei
diritti autonomi.
La conferma dell’attenzione da tempo riservata a questo tema
è riscontrabile
nella ricca documentazione elaborata sia a livello internazionale che a
livello nazionale e
regionale da parte di alcune prestigiose istituzioni politiche , da
organizzazione non governative e da numerose associazione culturali: si
pensi alla Convenzione ONU del 1989 sui diritti dei minori, al documento
conclusivo della Sessione speciale dell’Assemblea Generale della Nazioni
Unite dedicata all’infanzia (New York 8-10 maggio 2002), alle
risoluzioni e raccomandazioni degli organismi europei (in particolare
A tutti è ormai noto il tenore promozionale dell’art. 18 della
stessa Convenzione di New York
del
20 novembre 1989, resa
esecutiva nel nostro Paese con legge 27 maggio 1991, n. 176,
il quale auspica l'istituzione a livello nazionale di un
difensore civico per l'infanzia in un numero sempre
maggiore di Paesi, laddove prevede , al comma 2,
che al fine di garantire e di
promuovere i diritti enunciati nella Convenzione stessa, gli Stati
provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati
di vigilare sul benessere del fanciullo.
Nel nostro Paese la ratifica della Convenzione, se ha indubbiamente
rilanciato il dibattito in sede tecnica e in sede politica, non ne ha
tuttavia determinato il definitivo decollo nella forma dell’approvazione
di strumenti normativi specifici.
Anche
Nel corso degli anni
Novanta, peraltro, l’opinione pubblica europea fu scossa da numerosi
casi di criminalità di cui erano vittime i bambini ed in alcuni casi
l’onda emotiva coinvolse l’intera Europa (si pensi allo scandalo
pedofilia in Belgio), evidenziando sia l’opportunità di adottare una
nuova legislazione penale specificamente volta alla tutela dei minori,
sia di istituire una nuova figura europea con il compito di proteggere
espressamente i diritti dei minori.
Sin dal 1992, d’altra parte, il
Parlamento europeo, con la risoluzione A3 - 0172/92, relativa ad una
Carta europea dei diritti del fanciullo, aveva sollecitato sia gli
organismi comunitari sia gli Stati membri ad istituire (ciascuno nel
proprio ambito) un difensore dei minori, con il compito di tutelarne i
diritti, di vigilare sull'applicazione delle leggi che li tutelano, di
raccogliere segnalazioni provenienti dai minori stessi, di diffondere la
cultura dell'infanzia e d'individuare le soluzioni giuridiche, da
sottoporre ai poteri pubblici ai fini dell'assunzione delle opportune
iniziative, per una tutela più efficace.
E’ in Svezia , nel lontano
1809 , che nasce il primo difensore civico della storia con il
compito di difendere i diritti degli individui dall'abuso di potere da
parte dello Stato.
Successivamente altri Paesi del Nord Europa ne seguono l'esempio:
In Italia la situazione è ben diversa: manca tuttora una
istituzione nazionale a garanzia
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Garante, Tutore o
Difensore dei diritti dell'infanzia, che dir si voglia). La mancata
istituzione da parte del nostro paese di tale figura, prevista dalla
Convenzione sui
diritti dell'infanzia (Art.4)
è stata, in tempi recenti rilevata dal Comitato ONU sui diritti
dell'Infanzia sia nelle Osservazioni conclusive indirizzate al nostro
Paese nel 2003 sia nelle
precedenti.
Tale figura,
comunque, che non esiste a
livello nazionale, è stata istituita da alcune regioni italiane
attraverso l'approvazione di un'apposita legge: si tratta, in
particolare, delle leggi della regione Veneto n. 42 del 1988, della
regione Abruzzo n. 15 del 1989, della regione Friuli-Venezia Giulia n. 3
del 1997, della regione Puglia n. 10 del 1999, della regione Lazio n. 38
del 2002 e della regione Marche n. 18 del
Nel nostro Paese , dopo
la ratifica della Convenzione di New York avvenuta con legge 27 maggio
1991, n. 176, si è svolto un intenso lavoro di approfondimento e di
riflessione, anche attraverso l’istituzione di un’apposita Commissione
speciale per l’infanzia presso
Inoltre sempre allo
scopo di giungere all'istituzione anche nel nostro Pese di un Garante
per l'infanzia e l'adolescenza, l'Unicef ha avviato da qualche anno una
fruttuosa collaborazione con alcuni esponenti dell'Accademia Nazionale
dei Lincei, insieme ai quali ha elaborato un documento di
approfondimento e di proposta sul tema , con il quale organizza
periodicamente convegni e seminari di studio sulla figura del Garante.
Alla luce di quanto premesso occorre oggi istituire
un’autorità indipendente
come momento di raccordo e di ascolto, di indagine e di indicazione al
governo ed alle istituzioni parlamentari in grado di far cambiare la
mentalità del legislatore che , nel dettare le norme specifiche per
bambini ed adolescenti, tenga sempre presente il superiore interesse del
fanciullo e valuti attentamente l’impatto futuro di ogni legge dello
Stato sui bambini e gli adolescenti.
Alcune linee di pensiero ritengono che le convenzioni
internazionali in materia e
la finalità della loro azione sarebbero ancora disattese e stentano ad
essere recepite in Italia, poiché una certa cultura giuridica nonostante
la ratifica delle stesse , è ancora legata al vecchio modello tutelare
che si rivolge al minore come ad un soggetto che è innanzitutto un
incapace da proteggere.
Ma chi difende, per esempio, i
bambini nel corso della separazione dei genitori, o in caso di
sfruttamento e maltrattamento , e chi tutela le comunità dei minori
(nelle scuole, nelle palestre) alle prese con l’inquinamento
elettromagnetico o la sicurezza delle strutture in cui vivono? Da qui
l’esigenza di ‘stare dalla parte dei bambini’ con l’istituzione di un
organismo nazionale, il Garante appunto, per promuovere e coordinare le
politiche a favore dell’infanzia.
Alcune
proposte di legge, già
presentate nella passata legislatura , concepiscono il "garante" come un
organo tutelare dotato di poteri amministrativi e processuali che da un
lato si sovrappongono alla funzione di protezione attribuita dalla
Costituzione agli Enti Locali, dall'altro oscurano il diritto del
bambino di esercitare direttamente i diritti della personalità:
emerge così la figura di un super tutore, una
specie di pubblico ministero attivo anche sul versante amministrativo
destinata a rendere più
difficile la possibilità della mediazione o dell'utilizzazione di altri
metodi di risoluzione dei conflitti.
In un’ottica futura la
funzione del garante non
dovrà comunque confondersi con quella degli operatori sociali, anch'essi
chiamati, quando é opportuno, ad interpretare e, nei limiti del
possibile, a soddisfare i bisogni del minore e del suo contesto
familiare.
In Italia, ad esempio, oggi opera una
complessa rete di strumenti
costituita da leggi, istituzioni e servizi sociali che risponde
ad una moltitudine di norme che a loro volta rischiano di frammentare
gli interventi ,
rendendoli a volte inefficaci.
Sono due invece i piani sui quali dovrebbero svilupparsi le garanzie e
la tutela dei minori: quello della tutela dei diritti soggettivi e
quello dello sviluppo dei bisogni collettivi.
Per quanto riguarda la tutela dei diritti soggettivi particolare
attenzione va rivolta alla
accessibilità ai servizi. Molto bisogna lavorare per garantire sia
l’esigibilità dei diritti , sia il recupero delle situazioni di povertà
ed emarginazione che proprio sui minori hanno le
ripercussioni
più pesanti e durature.
In relazione poi allo sviluppo dei bisogni collettivi, i minori,
non avendo “peso” , né rappresentanza
politica e né potere economico,
sono particolarmente trascurati. Eppure esistono situazioni in cui
l’interesse collettivo dell’infanzia e dell’adolescenza deve rivestire
un’importanza molto maggiore a quella che attualmente riveste: basti
pensare per esempio alla programmazione urbanistica spesso assai
disattenta alle esigenze dei minori, a città e paesi che sembrano
costruiti col solo scopo di far circolare liberamente le automobili
mettendo a rischio non solo la sicurezza, ma la stessa vivibilità per i
minori; ma anche al bombardamento pubblicitario, in grado d’influenzare
pesantemente il comportamento dei più piccoli e realizzato a volte anche
attraverso manifesti pubblicitari che letti senza il filtro della
cultura e dell’esperienza possono impressionare, influenzare e turbare
la sensibilità dei minori; a situazioni di particolare degrado
ambientale o alla collocazione di impianti inquinanti o di ripetitori in
prossimità di scuole o altri luoghi ad alta frequenza di adolescenti o
addirittura fanciulli. In tutte queste situazioni, ma anche in molte
altre naturalmente, si sente la necessità di un organo di garanzia che
si renda interprete di esigenze ed interessi collettivi altrimenti
trascurati, che possa intervenire con segnalazioni, raccomandazioni e
che abbia titolo per interventi giurisdizionali mirati a tutelare gli
interessi ed i diritti diffusi dell’infanzia e dell’adolescenza.
Nel campo penale, ad
esempio, mancano norme che
riformino l'esecuzione penale minorile, affinché tenda, conformemente
all'art. 39 e 40 della Convenzione ONU , anche in un'ottica riparativa,
al "recupero del minore deviato" attraverso provvedimenti alternativi
alla pena. Così come
carente è la formazione degli operatori della giustizia minorile.
Così come carente è anche l'attenzione del legislatore italiano
al "minore straniero" che viene in contatto con il sistema della
giustizia minorile, ove
mancano strutture indipendenti che effettuino un monitoraggio costante
delle condizioni di detenzione minorile.
Una recente
Relazione ufficiale sull'amministrazione della giustizia in Italia ha
evidenziato infatti l'esigenza di un complesso di norme che regolamenti
l'esecuzione delle pene riguardanti i minori; inoltre ha sottolineato
che la maggioranza dei minori tratti in arresto nel nostro Paese
perché colti in flagranza di reato , sono stranieri, per lo più
extracomunitari e Rom, che non si possono avviare verso percorsi
alternativi alla pena, a causa della mancanza di comunità pubbliche, pur
previste dal 1988 con DPR n. 448.
Un altro ordine di problemi è quello connesso all’avvento
dell’era “Internet”. Internet ha profondamente modificato le modalità di
acquisizione e diffusione della conoscenza e ne ha enormemente allargato
gli orizzonti, rendendo disponibile un potenziale di contenuti senza
precedenti. La
grande rete possiede caratteristiche eccezionali: è
immediata, estesa al mondo, interattiva, flessibile, espandibile. E'
utilizzabile anche con una modesta capacità tecnica e quindi accessibile
a molti. Un click del mouse apre una finestra su paesi sconfinati,
sempre più accattivanti e pronti ad essere esplorati in qualunque
momento attraverso il monitor di un pc. Ma il pericolo di perdersi nella
ragnatela del web è reale soprattutto quando dall’altra parte dello
schermo ci sono dei bambini, molto più tecnologici degli adulti, ma pur
sempre bambini. Curiosi, ingenui e attratti dall'idea di fare "cose da
grandi", in cerca di doni dalla rete, possono ritrovarsi a riceverne
danni.
Adescamento, siti porno, pedofilia, bollette pesantissime: sono i
quattro problemi che internet può creare nei confronti dei minori.
Per fronteggiare quest’altro tipo di pericolo c'è bisogno prima
di tutto che le autorità, insieme con gli adulti, genitori ed educatori,
siano a fianco dei minori nella scoperta di questo mondo affinché non
prevalga la loro naturale tendenza ad assumere per buono e giusto tutto
ciò che la rete propone, e che si adottino strumenti per favorire un uso
più sicuro e consapevole di Internet.
Ci sono dunque sollecitazioni che vengono dalla Comunità internazionale,
ci sono gli esempi di regioni italiane , ma c’è
soprattutto la necessità di
supplire alle evidenti carenze del nostro ordinamento giuridico che non
prevede ancora una adeguata tutela dei diritti dei fanciulli e degli
adolescenti.
Colmare questa lacuna è lo scopo di questa proposta di legge che
istituisce il garante nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza.
Tra i compiti del Garante previsti dalla presente proposta di
legge si rammentano anche:
la presentazione di
una relazione annuale al
Parlamento sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nel nostro
Paese; una funzione di
controllo e tutela sullo stato dei minori ricoverati in Case famiglia o
in altre istituzioni assistenziali; la diffusione della conoscenza dei
diritti dell’infanzia attraverso
campagne pubblicitarie informative.
Il garante ha natura pubblicistica ed il suo campo di attività si
colloca sul versante della promozione dei diritti dei bambini e degli
adolescenti per assicurarne la piena attuazione.
Svolge la sua attività in piena autonomia, con indipendenza di
giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo
gerarchico e funzionale.
Vigila sull'applicazione nel territorio regionale della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 resa
esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176.
Vigila inoltre sulla attuazione delle disposizioni normative
nazionali affidate alla competenza della Regione e degli enti locali.
Vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati negli istituti,
nelle case-famiglia, in ogni ambiente esterno alla famiglia, per
segnalare ai servizi sociali e alla autorità giudiziaria situazioni che
richiedono interventi immediati. Tale compito si sovrappone a quello
identico spettante alle Procure della Repubblica per i minorenni, che
hanno assunto le funzioni di controllo che prima spettavano ai giudici
tutelari. Non vi saranno però sovrapposizioni di competenza, essendo
l'autorità giudiziaria la sola titolare del potere di azione ed
intervento a tutela dei minori ricoverati , dinanzi al Tribunale per i
minorenni .
Nei confronti dei servizi sociali, il garante dovrà funzionare da
"autorità morale", in grado di richiamare la pubblica amministrazione al
rispetto dei principi di buon funzionamento.
Il garante diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, funzione
importantissima, essendo l'universo giovanile italiano
caratterizzato dalla più assoluta ignoranza in materia. Si lamenta tra
la popolazione giovanile la mancanza di consapevolezza dell'esistenza di
diritti fondamentali, e questo perché le istituzioni scolastiche hanno
fallito in tale direzione, privilegiando la creazione di una coscienza
relativa ai soli doveri. La consapevolezza dell'esistenza, e quindi
della eventuale violazione dei diritti propri dei soggetti minorenni,
renderebbe più facile la prevenzione e la repressione di tanti abusi
familiari, la cui nota dominante è la rassegnazione ed il silenzio.
E' ovvio che la conoscenza si crea attraverso campagne di
informazioni sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, superando
l'equivoco che basti una cultura libertaria (quella dominante) a rendere
liberi.
Il garante esprime pareri sulle proposte di atti normativi e di
indirizzo riguardanti i minori e formula proposte in ordine a
provvedimenti normativi o amministrativi da adottarsi. Ha quindi una
funzione propositiva e di indirizzo per tutto ciò che concerne
l'infanzia e l'adolescenza ed i relativi diritti.
Il garante segnala alle amministrazioni pubbliche i fattori di
rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti
o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo ed
urbanistico.
PROPOSTA DI
LEGGE
Articolo 1
(Istituzione del Garante nazionale. Funzioni).
1. Per assicurare la piena attuazione dei diritti e degli
interessi individuali e collettivi dei minori è istituito il Garante
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza con competenza estesa a tutto
il territorio italiano, di seguito denominato «Garante nazionale».
a)
vigila sulla tutela dei minori in conformità a quanto previsto dalla
Costituzione, dalla legislazione nazionale e da quella internazionale
con particolare riguardo alla Convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989,
resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 e
promuove l'esercizio dei loro diritti in attuazione di quanto
disposto dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei
fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla
legge 20 marzo 2003, n. 77;
b)
diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,
promuovendo, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si
occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura
dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei
bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;
c)
vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti
educativo-assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni
alla propria famiglia al fine di segnalare ai servizi sociali ed
all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati
d'ordine assistenziale e giudiziario;
d)
accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e
sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi
adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
e)
vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo
stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche
affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine sia sotto
il profilo della percezione infantile che in ordine alla
rappresentazione dell'infanzia stessa, allo scopo di segnalare
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi
competenti le eventuali trasgressioni riscontrate;
f)
verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed
all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato;
g)
formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di
indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia;
h)
può essere sentito dai competenti organi parlamentari in merito ai
provvedimenti legislativi che riguardano il settore di competenza;
i)
cura il Rapporto generale annuale sulle politiche di protezione dei
minori, che è presentato alle Camere ed all’Osservatorio di cui
all’articolo 20, comma 1 della legge 6 febbraio 2006, n. 38,
al quale è assicurata adeguata pubblicità;
j)
cura la formazione di tutori, protutori e curatori speciali, con
specifici corsi di preparazione e di aggiornamento;
k)
al fine di tutelare gli interessi diffusi dell'infanzia:
1)
segnala alle competenti amministrazioni pubbliche dello Stato e degli
enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti alle persone
di minore età da carenze dei servizi scolastici, sanitari, sociali e
…….disposti a tutela dei minori o da attività, provvedimenti o condotte
omissive svolti dalle amministrazioni o da privati;
2)
prende direttamente in esame attraverso strutture idonee a ciò preposte
denunce, segnalazioni e reclami relativi a violazioni dei diritti di
minori o relativi a minori in situazione di rischio di violazione dei
propri diritti, pervenutigli sotto qualsiasi forma o presentatigli
direttamente da qualsiasi persona fisica, sia maggiorenne che minorenne,
o da qualsiasi ente o persona giuridica; prende altresì in esame
situazioni di minori a rischio di violazione dei propri diritti, delle
quali è venuto a conoscenza;
3)
raccomanda l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte
omissive delle amministrazioni competenti;
4)
interviene nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9
della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove sussistano fattori di rischio o
di danno per le persone di minore età, prendendo visione degli atti del
procedimento e presentando memorie scritte e documenti ai sensi
dell'articolo 10 della citata legge n. 241 del 1990.
3. Ai medesimi fini di cui ai commi 1 e 2, le regioni istituiscono
il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito
denominato «Garante regionale», con competenza limitata al rispettivo
territorio.
Articolo 2
(Requisiti per la nomina ed incompatibilità)
1. Il Garante
nazionale è scelto tra
cittadini di comprovate competenza
ed esperienza in ordine ai problemi dell’età evolutiva e della
famiglia , nel campo dei diritti umani , dei diritti dei minori nonché
delle scienze umane.
2. Ogni
Garante è organo monocratico, che esercita le funzioni assegnategli con
poteri autonomi di organizzazione e con assoluta indipendenza
amministrativa e senza vincolo di subordinazione gerarchica.
3. Il Garante
nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, dura in carica quattro anni ed il suo mandato è rinnovabile
solo una volta. Al Garante nazionale è riconosciuta una adeguata
indennità di carica. Con successivo provvedimento sono nominati i
delegati del Garante nazionale in numero tale da consentire la
realizzazione dei compiti istituzionali.
(Poteri di indagine)
1. Il Garante nazionale può richiedere alle pubbliche
amministrazioni, organismi, enti o persone di fornire informazioni
rilevanti ai fini della tutela dei minori.
Articolo 6
(Disposizioni
sul personale e finanziarie).
Articolo 7
(Rapporti con
internazionali e con il Comitato per i minori
stranieri).
Articolo 8
(Commissione consultiva
dell'Ufficio del Garante).
1. Presso l'Ufficio del Garante nazionale e presso ciascun Ufficio
dei Garanti regionali è istituita la commissione consultiva dell'Ufficio
del Garante. Di essa fanno parte le forze sociali e i rappresentanti più
autorevoli del volontariato nonché una rappresentanza dei minori.
Articolo 9
(Intervento in giudizio).
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