“Istituzione del Garante Nazionale per l’Infanzia e l’adolescenza”

 

 

Onorevoli Colleghi!

 

              L’esigenza di assicurare all’infanzia una tutela più ampia di quella attuale, e l’accresciuta consapevolezza negli  adulti e nei minori stessi, che i bambini siano soggetti titolari di diritti,  ha da tempo fatto emergere la necessità di procedere all’istituzione di un  garante nazionale per l’infanzia , alla creazione cioè di un nuovo ufficio diretto a proteggere i diritti dei minori in ambiti diversi da quelli giurisdizionali, nei quali, peraltro,  è già previsto l’intervento di specifici organismi giudiziari, e garantire i livelli essenziali di tutela dei diritti del fanciullo.

             L’idea che il fanciullo sia un soggetto perfetto e titolare di diritti è un principio affermatosi solo in epoca moderna. Nelle epoche passate, infatti, il bambino non era considerato un vero e proprio essere umano bensì una semplice “speranza d’uomo”, che come tale poteva avere delle aspettative, ma non dei diritti autonomi.

             La conferma dell’attenzione da tempo riservata a questo tema  è riscontrabile  nella ricca documentazione elaborata sia a livello internazionale che a livello  nazionale e regionale da parte di alcune prestigiose istituzioni politiche , da organizzazione non governative e da numerose associazione culturali: si pensi alla Convenzione ONU del 1989 sui diritti dei minori, al documento conclusivo della Sessione speciale dell’Assemblea Generale della Nazioni Unite dedicata all’infanzia (New York 8-10 maggio 2002), alle risoluzioni e raccomandazioni degli organismi europei (in particolare la Risoluzione A3 – 0172/92 del 8/7/2002 del Parlamento Europeo e la Raccomandazione 1286 datata 24/1/1996 del Consiglio d’Europa), alla Convenzione di Strasburgo 25/1/1996 sull’esercizio dei diritti dei fanciulli,   alle leggi nazionali dei numerosi Paesi, che hanno già da tempo costituito l’ufficio del garante per l’infanzia, o alla stessa legislazione nazionale italiana ed alle proposte di legge nazionali giacenti  in Parlamento fino alle esperienze regionali.

             A tutti è ormai noto il tenore promozionale dell’art. 18 della stessa Convenzione di New York  del 20 novembre 1989,  resa esecutiva nel nostro Paese con legge 27 maggio 1991, n. 176, il quale auspica l'istituzione a livello nazionale di un difensore civico per l'infanzia in un numero sempre maggiore di Paesi, laddove prevede , al comma 2,  che al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella Convenzione stessa, gli Stati provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo. Nel nostro Paese la ratifica della Convenzione, se ha indubbiamente rilanciato il dibattito in sede tecnica e in sede politica, non ne ha tuttavia determinato il definitivo decollo nella forma dell’approvazione di strumenti normativi specifici.

            Anche la Commissione Onu per i diritti dei minori, ha esercitato in questi anni non poche pressioni sui singoli Governi nazionali, affinché istituissero la figura del garante per l'infanzia, con il preciso scopo di garantire la presenza di strutture predisposte al controllo dello stato di applicazione dei principi della Convenzione all'interno dei singoli paesi firmatari.  

                Nel corso degli anni Novanta, peraltro, l’opinione pubblica europea fu scossa da numerosi casi di criminalità di cui erano vittime i bambini ed in alcuni casi l’onda emotiva coinvolse l’intera Europa (si pensi allo scandalo pedofilia in Belgio), evidenziando sia l’opportunità di adottare una nuova legislazione penale specificamente volta alla tutela dei minori, sia di istituire una nuova figura europea con il compito di proteggere espressamente i diritti dei minori.

             Sin dal 1992, d’altra parte,  il Parlamento europeo, con la risoluzione A3 - 0172/92, relativa ad una Carta europea dei diritti del fanciullo, aveva sollecitato sia gli organismi comunitari sia gli Stati membri ad istituire (ciascuno nel proprio ambito) un difensore dei minori, con il compito di tutelarne i diritti, di vigilare sull'applicazione delle leggi che li tutelano, di raccogliere segnalazioni provenienti dai minori stessi, di diffondere la cultura dell'infanzia e d'individuare le soluzioni giuridiche, da sottoporre ai poteri pubblici ai fini dell'assunzione delle opportune iniziative, per una tutela più efficace.

             E’ in Svezia , nel lontano  1809 , che nasce il primo difensore civico della storia con il compito di difendere i diritti degli individui dall'abuso di potere da parte dello Stato.  

             Successivamente altri Paesi del Nord Europa ne seguono l'esempio:  la Finlandia nel 1919, la Danimarca nel 1955 e la Norvegia nel 1962.  
              Oggi il Garante per l’infanzia è una figura piuttosto diffusa nel panorama europeo, essendo costituito, a livello nazionale o regionale, in numerosi Paesi  quali l’ Austria, il Belgio,
la Danimarca, la Francia, l’Islanda, la Lituania, la Norvegia, la Polonia, il Portogallo, il Regno Unito, la  Russia, la Slovenia, la Spagna, la Svezia, l’Ungheria.         

               In Italia la situazione è ben diversa: manca tuttora una istituzione nazionale  a garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Garante, Tutore o Difensore dei diritti dell'infanzia, che dir si voglia). La mancata istituzione da parte del nostro paese di tale figura, prevista dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia (Art.4)  è stata, in tempi recenti rilevata dal Comitato ONU sui diritti dell'Infanzia sia nelle Osservazioni conclusive indirizzate al nostro Paese nel 2003  sia nelle precedenti.

               Tale figura,  comunque, che  non esiste a livello nazionale, è stata istituita da alcune regioni italiane attraverso l'approvazione di un'apposita legge: si tratta, in particolare, delle leggi della regione Veneto n. 42 del 1988, della regione Abruzzo n. 15 del 1989, della regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 1997, della regione Puglia n. 10 del 1999, della regione Lazio n. 38 del 2002 e della regione Marche n. 18 del 2002. In queste regioni tale figura ha assunto la struttura di garante in senso pieno. Si tratta cioè di cariche monocratiche che hanno autonomia di potere rispetto a quello politico, prevedono cause di incompatibilità ad esempio con la carica di parlamentare o quella di assessore regionale,  e la nomina dei titolari avviene per votazione del Consiglio regionale. I Tutori durano in carica 5 anni ed hanno una sede propria, o presso la Giunta regionale (ad esempio Veneto e Marche), o presso il Consiglio (come nel caso del Lazio). Le funzioni che questa figura assume riguardano principalmente la formazione di personale addetto a svolgere attività di tutela e cura, promozione di iniziative che rendano effettiva la tutela dei minori attraverso studi e ricerche o la diffusione di una cultura dell’infanzia, segnalare le situazioni di rischio alle autorità competenti. Inoltre le  leggi  del Lazio e delle Marche hanno attribuito ai Garanti anche funzioni specifiche che riguardano la vigilanza sull’assistenza ai minori in istituto o in ambienti esterni alla propria famiglia, la vigilanza sulla comunicazione con la possibilità di segnalare all’Autorità per le garanzie nella comunicazioni eventuali abusi e competenze specifiche che riguarda i minori stranieri non accompagnati.

               Nel nostro Paese , dopo la ratifica della Convenzione di New York avvenuta con legge 27 maggio 1991, n. 176, si è svolto un intenso lavoro di approfondimento e di riflessione, anche attraverso l’istituzione di un’apposita Commissione speciale per l’infanzia presso la Camera dei deputati, presieduta dall’onorevole Russo Iervolino ,  a conclusione del quale è stata approvata la legge 23 dicembre 1997, n. 451, che ha istituito con carattere permanente la Commissione parlamentare per l’infanzia, l’Osservatorio nazionale per l’infanzia ed il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia, creando un sistema integrato di competenze, ruoli e funzioni.

             La Commissione parlamentare, bicamerale, ha compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativa ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, può chiedere informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte concernenti i diritti dei minori, e riferisce alle Camere, annualmente, sui risultati della propria attività, formulando osservazioni e proposte per l’adeguamento della legislazione vigente al fine di assicurarne la rispondenza alla normativa comunitaria e ai principi della Convenzione di New York.
             L’Osservatorio nazionale, istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali e ora presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, predispone, ogni due anni, il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti dell’infanzia e la relazione sulla condizione dell’infanzia in Italia e sull’attuazione dei relativi diritti.

             Inoltre sempre allo scopo di giungere all'istituzione anche nel nostro Pese di un Garante per l'infanzia e l'adolescenza, l'Unicef ha avviato da qualche anno una fruttuosa collaborazione con alcuni esponenti dell'Accademia Nazionale dei Lincei, insieme ai quali ha elaborato un documento di approfondimento e di proposta sul tema , con il quale organizza periodicamente convegni e seminari di studio sulla figura del Garante.
             In Italia
altri settori strettamente inerenti alla tutela dei diritti dell’infanzia sono disciplinati da altre fonti normative e i relativi compiti amministrativi o giurisdizionali sono disciplinati da altri centri amministrativi , basti pensare alla  materia delle adozioni, della tutela dei minori stranieri, etc. , anche se poi nella realtà, gran parte delle attribuzioni che lo Stato dovrebbe esercitare rimangono inevase o comunque non sufficientemente determinate, tenuto anche conto della frammentarietà delle competenze dislocate fra i diversi organi previsti dalla legislazione statale.

              Alla luce di quanto premesso occorre oggi istituire un’autorità indipendente  come momento di raccordo e di ascolto, di indagine e di indicazione al governo ed alle istituzioni parlamentari in grado di far cambiare la mentalità del legislatore che , nel dettare le norme specifiche per bambini ed adolescenti, tenga sempre presente il superiore interesse del fanciullo e valuti attentamente l’impatto futuro di ogni legge dello Stato sui bambini e gli adolescenti.

              Alcune linee di pensiero ritengono che le convenzioni internazionali in materia e la finalità della loro azione sarebbero ancora disattese e stentano ad essere recepite in Italia, poiché una certa cultura giuridica nonostante la ratifica delle stesse , è ancora legata al vecchio modello tutelare che si rivolge al minore come ad un soggetto che è innanzitutto un incapace da proteggere. Ma chi difende, per esempio,  i bambini nel corso della separazione dei genitori, o in caso di sfruttamento e maltrattamento , e chi tutela le comunità dei minori (nelle scuole, nelle palestre) alle prese con l’inquinamento elettromagnetico o la sicurezza delle strutture in cui vivono? Da qui l’esigenza di ‘stare dalla parte dei bambini’ con l’istituzione di un organismo nazionale, il Garante appunto, per promuovere e coordinare le politiche a favore dell’infanzia.

            Alcune  proposte di legge, già presentate nella passata legislatura , concepiscono il "garante" come un organo tutelare dotato di poteri amministrativi e processuali che da un lato si sovrappongono alla funzione di protezione attribuita dalla Costituzione agli Enti Locali, dall'altro oscurano il diritto del bambino di esercitare direttamente i diritti della personalità:                emerge così la figura di un super tutore, una specie di pubblico ministero attivo anche sul versante amministrativo  destinata a rendere più difficile la possibilità della mediazione o dell'utilizzazione di altri metodi di risoluzione dei conflitti.

             In un’ottica futura la funzione del garante  non dovrà comunque confondersi con quella degli operatori sociali, anch'essi chiamati, quando é opportuno, ad interpretare e, nei limiti del possibile, a soddisfare i bisogni del minore e del suo contesto familiare.  

              In Italia, ad esempio, oggi opera una  complessa rete di strumenti  costituita da leggi, istituzioni e servizi sociali che risponde ad una moltitudine di norme che a loro volta rischiano di frammentare gli interventi , rendendoli a volte inefficaci.

              Sono due invece i piani sui quali dovrebbero svilupparsi le garanzie e la tutela dei minori: quello della tutela dei diritti soggettivi e quello dello sviluppo dei bisogni collettivi. 

              Per quanto riguarda la tutela dei diritti soggettivi particolare attenzione va rivolta alla

accessibilità ai servizi. Molto bisogna lavorare per garantire sia l’esigibilità dei diritti , sia il recupero delle situazioni di povertà ed emarginazione che proprio sui minori hanno le                ripercussioni più pesanti e durature.

               In relazione poi allo sviluppo dei bisogni collettivi, i minori, non avendo “peso” , né  rappresentanza politica  e né potere economico, sono particolarmente trascurati. Eppure esistono situazioni in cui l’interesse collettivo dell’infanzia e dell’adolescenza deve rivestire un’importanza molto maggiore a quella che attualmente riveste: basti pensare per esempio alla programmazione urbanistica spesso assai disattenta alle esigenze dei minori, a città e paesi che sembrano costruiti col solo scopo di far circolare liberamente le automobili mettendo a rischio non solo la sicurezza, ma la stessa vivibilità per i minori; ma anche al bombardamento pubblicitario, in grado d’influenzare pesantemente il comportamento dei più piccoli e realizzato a volte anche attraverso manifesti pubblicitari che letti senza il filtro della cultura e dell’esperienza possono impressionare, influenzare e turbare la sensibilità dei minori; a situazioni di particolare degrado ambientale o alla collocazione di impianti inquinanti o di ripetitori in prossimità di scuole o altri luoghi ad alta frequenza di adolescenti o addirittura fanciulli. In tutte queste situazioni, ma anche in molte altre naturalmente, si sente la necessità di un organo di garanzia che si renda interprete di esigenze ed interessi collettivi altrimenti trascurati, che possa intervenire con segnalazioni, raccomandazioni e che abbia titolo per interventi giurisdizionali mirati a tutelare gli interessi ed i diritti diffusi dell’infanzia e dell’adolescenza.

                 Nel  campo penale, ad esempio,  mancano norme che riformino l'esecuzione penale minorile, affinché tenda, conformemente all'art. 39 e 40 della Convenzione ONU , anche in un'ottica riparativa, al "recupero del minore deviato" attraverso provvedimenti alternativi alla pena.  Così come carente è la formazione degli operatori della giustizia minorile.

               Così come carente è anche l'attenzione del legislatore italiano al "minore straniero" che viene in contatto con il sistema della giustizia minorile, ove  mancano strutture indipendenti che effettuino un monitoraggio costante delle condizioni di detenzione minorile.  Una  recente Relazione ufficiale sull'amministrazione della giustizia in Italia ha evidenziato infatti l'esigenza di un complesso di norme che regolamenti l'esecuzione delle pene riguardanti i minori; inoltre ha sottolineato che la maggioranza dei minori tratti in arresto nel nostro Paese  perché colti in flagranza di reato , sono stranieri, per lo più extracomunitari e Rom, che non si possono avviare verso percorsi alternativi alla pena, a causa della mancanza di comunità pubbliche, pur previste dal 1988 con DPR n. 448.

                Un altro ordine di problemi è quello connesso all’avvento dell’era “Internet”. Internet ha profondamente modificato le modalità di acquisizione e diffusione della conoscenza e ne ha enormemente allargato gli orizzonti, rendendo disponibile un potenziale di contenuti senza precedenti. La grande rete possiede caratteristiche eccezionali: è immediata, estesa al mondo, interattiva, flessibile, espandibile. E' utilizzabile anche con una modesta capacità tecnica e quindi accessibile a molti. Un click del mouse apre una finestra su paesi sconfinati, sempre più accattivanti e pronti ad essere esplorati in qualunque momento attraverso il monitor di un pc. Ma il pericolo di perdersi nella ragnatela del web è reale soprattutto quando dall’altra parte dello schermo ci sono dei bambini, molto più tecnologici degli adulti, ma pur sempre bambini. Curiosi, ingenui e attratti dall'idea di fare "cose da grandi", in cerca di doni dalla rete, possono ritrovarsi a riceverne danni.

          Adescamento, siti porno, pedofilia, bollette pesantissime: sono i quattro problemi che internet può creare nei confronti dei minori.

          Per fronteggiare quest’altro tipo di pericolo c'è bisogno prima di tutto che le autorità, insieme con gli adulti, genitori ed educatori, siano a fianco dei minori nella scoperta di questo mondo affinché non prevalga la loro naturale tendenza ad assumere per buono e giusto tutto ciò che la rete propone, e che si adottino strumenti per favorire un uso più sicuro e consapevole di Internet.

           Ci sono dunque sollecitazioni che vengono dalla Comunità internazionale, ci sono gli esempi di regioni italiane , ma c’è  soprattutto la necessità di supplire alle evidenti carenze del nostro ordinamento giuridico che non prevede ancora una adeguata tutela dei diritti dei fanciulli e degli adolescenti.

           Colmare questa lacuna è lo scopo di questa proposta di legge che istituisce il garante nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza.

          Tra i compiti del Garante previsti dalla presente proposta di legge si rammentano  anche:  la presentazione di  una relazione annuale al Parlamento sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nel nostro Paese;  una funzione di controllo e tutela sullo stato dei minori ricoverati in Case famiglia o in altre istituzioni assistenziali; la diffusione della conoscenza dei diritti dell’infanzia attraverso  campagne pubblicitarie informative.

          Il garante ha natura pubblicistica ed il suo campo di attività si colloca sul versante della promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti per assicurarne la piena attuazione.  

          Svolge la sua attività in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

          Vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176.

         Vigila inoltre sulla attuazione delle disposizioni normative nazionali affidate alla competenza della Regione e degli enti locali. Vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati negli istituti, nelle case-famiglia, in ogni ambiente esterno alla famiglia, per segnalare ai servizi sociali e alla autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati. Tale compito si sovrappone a quello identico spettante alle Procure della Repubblica per i minorenni, che hanno assunto le funzioni di controllo che prima spettavano ai giudici tutelari. Non vi saranno però sovrapposizioni di competenza, essendo l'autorità giudiziaria la sola titolare del potere di azione ed intervento a tutela dei minori ricoverati , dinanzi al Tribunale per i minorenni .

         Nei confronti dei servizi sociali, il garante dovrà funzionare da "autorità morale", in grado di richiamare la pubblica amministrazione al rispetto dei principi di buon funzionamento.

         Il garante diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,  funzione  importantissima, essendo l'universo giovanile italiano caratterizzato dalla più assoluta ignoranza in materia. Si lamenta tra la popolazione giovanile la mancanza di consapevolezza dell'esistenza di diritti fondamentali, e questo perché le istituzioni scolastiche hanno fallito in tale direzione, privilegiando la creazione di una coscienza relativa ai soli doveri. La consapevolezza dell'esistenza, e quindi della eventuale violazione dei diritti propri dei soggetti minorenni, renderebbe più facile la prevenzione e la repressione di tanti abusi familiari, la cui nota dominante è la rassegnazione ed il silenzio.

          E' ovvio che la conoscenza si crea attraverso campagne di informazioni sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, superando l'equivoco che basti una cultura libertaria (quella dominante) a rendere liberi.

          Il garante esprime pareri sulle proposte di atti normativi e di indirizzo riguardanti i minori e formula proposte in ordine a provvedimenti normativi o amministrativi da adottarsi. Ha quindi una funzione propositiva e di indirizzo per tutto ciò che concerne l'infanzia e l'adolescenza ed i relativi diritti.

          Il garante segnala alle amministrazioni pubbliche i fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo ed urbanistico.

         

PROPOSTA  DI  LEGGE

Articolo 1

(Istituzione del Garante nazionale. Funzioni).

      1. Per assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei minori è istituito il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza con competenza estesa a tutto il territorio italiano, di seguito denominato «Garante nazionale».
      2. Il Garante nazionale:

a)      vigila sulla tutela dei minori in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dalla legislazione nazionale e da quella internazionale con particolare riguardo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989,  resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 e  promuove l'esercizio dei loro diritti in attuazione di quanto disposto dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;

b)      diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;

c)       vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia al fine di segnalare ai servizi sociali ed all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale e giudiziario;

d)      accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;

e)      vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa, allo scopo di segnalare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni riscontrate;

f)        verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato;

g)      formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia;

h)      può essere sentito dai competenti organi parlamentari in merito ai provvedimenti legislativi che riguardano il settore di competenza;

i)        cura il Rapporto generale annuale sulle politiche di protezione dei minori, che è presentato alle Camere ed all’Osservatorio di cui all’articolo 20, comma 1 della legge 6 febbraio 2006, n. 38,  al quale è assicurata adeguata pubblicità;

j)        cura la formazione di tutori, protutori e curatori speciali, con specifici corsi di preparazione e di aggiornamento;

k)       al fine di tutelare gli interessi diffusi dell'infanzia:

1)      segnala alle competenti amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti alle persone di minore età da carenze dei servizi scolastici, sanitari, sociali e …….disposti a tutela dei minori o da attività, provvedimenti o condotte omissive svolti dalle amministrazioni o da privati;

2)      prende direttamente in esame attraverso strutture idonee a ciò preposte denunce, segnalazioni e reclami relativi a violazioni dei diritti di minori o relativi a minori in situazione di rischio di violazione dei propri diritti, pervenutigli sotto qualsiasi forma o presentatigli direttamente da qualsiasi persona fisica, sia maggiorenne che minorenne, o da qualsiasi ente o persona giuridica; prende altresì in esame situazioni di minori a rischio di violazione dei propri diritti, delle quali è venuto a conoscenza;  

3)      raccomanda l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;

4)      interviene nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età, prendendo visione degli atti del procedimento e presentando memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 241 del 1990.

      3. Ai medesimi fini di cui ai commi 1 e 2, le regioni istituiscono il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Garante regionale», con competenza limitata al rispettivo territorio.
      4. La ripartizione delle competenze tra Garante nazionale e Garanti regionali è definita dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.

 

                                                         

   

                                                              

                                                                Articolo 2

                                      (Requisiti per la nomina ed incompatibilità)

 

    1. Il Garante nazionale  è scelto tra cittadini di comprovate competenza  ed esperienza in ordine ai problemi dell’età evolutiva e della famiglia , nel campo dei diritti umani , dei diritti dei minori nonché delle scienze umane.

    2. Ogni Garante è organo monocratico, che esercita le funzioni assegnategli con poteri autonomi di organizzazione e con assoluta indipendenza amministrativa e senza vincolo di subordinazione gerarchica.

    3. Il Garante nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dura in carica quattro anni ed il suo mandato è rinnovabile solo una volta. Al Garante nazionale è riconosciuta una adeguata indennità di carica. Con successivo provvedimento sono nominati i delegati del Garante nazionale in numero tale da consentire la realizzazione dei compiti istituzionali.
      4. L'incarico di Garante è incompatibile con qualunque impiego, attività professionale o imprenditoriale e carica anche elettiva. Per tutto il periodo del mandato egli non può svolgere attività politica. Se dipendente di una pubblica amministrazione, il Garante è collocato in aspettativa senza assegni per la durata del mandato e non può conseguire promozioni se non per anzianità.
      5. Le regioni determinano i requisiti e le incompatibilità ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 4, nonché le modalità per la nomina e la durata in carica del proprio Garante regionale e dei suoi delegati, che possono anche svolgere attività decentrata sul territorio regionale. Esse determinano inoltre l'indennità di carica dovuta al Garante regionale.
      6. Nelle more dell'istituzione del Garante regionale, in ciascuna regione le attività di sua competenza sono svolte da uno o più delegati del Garante nazionale, decentrati sul territorio della stessa regione.

                  

             
Articolo 5

(Poteri di indagine)

      1. Il Garante nazionale può richiedere alle pubbliche amministrazioni, organismi, enti o persone di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori.
      2. Il Garante può ordinare che attraverso i funzionari delle istituzioni pubbliche o attraverso proprio personale siano effettuate, con riferimento a determinate situazioni di minori al di fuori dell'ambito familiare, indagini o ispezioni, del cui esito deve essere data loro immediata informazione.
      3. Il Garante personalmente od attraverso i suoi delegati può visitare liberamente luoghi, quali case-famiglia, comunità, luoghi di detenzione, ospedali e altri istituti pubblici o privati in cui sono ospitati minori fuori dalla famiglia.
      4. Quando il Garante ha notizia di situazioni pregiudizievoli o di abbandono concernenti un minore o in danno di minori, ne fa tempestiva segnalazione al pubblico ministero presso la giurisdizione minorile.
      5. Quando il Garante ha notizia di reati perseguibili d'ufficio, commessi da minori o in danno di minori, ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria competente.

  

Articolo 6

 (Disposizioni sul personale e finanziarie).


        1. Al Garante sono assegnati dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Garante, entro tre mesi dalla proposta stessa.
        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dal Garante. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le trenta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
        3. Il Garante non può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero superiore a venti unità. Il Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi o conferire incarichi di studio e di approfondimento.
        4. Il Garante delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, nonchè quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, secondo i criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per
la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative del Garante.
        5. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico del bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

 

                   

Articolo 7

(Rapporti con la Commissione per le adozioni

internazionali e con il Comitato per i minori

stranieri).


        1. Il Garante può chiedere informazioni e documenti alla Commissione per le adozioni internazionali prevista dall'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e al Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al fine di verificare l'effettività della tutela dei diritti dei minori.

 

 

Articolo 8

 (Commissione consultiva dell'Ufficio del Garante).

      1. Presso l'Ufficio del Garante nazionale e presso ciascun Ufficio dei Garanti regionali è istituita la commissione consultiva dell'Ufficio del Garante. Di essa fanno parte le forze sociali e i rappresentanti più autorevoli del volontariato nonché una rappresentanza dei minori.
      2. La composizione della commissione consultiva e i criteri di partecipazione della componente minorile prevista dal comma 1 sono stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

Articolo 9

(Intervento in giudizio).


        1. Il Garante, anche attraverso gli uffici provinciali di cui all'articolo 7:

            a) interviene in giudizio e promuove azioni giudiziarie in sede civile, penale o amministrativa a tutela dei minori;

            b) chiede al giudice, qualora i genitori non siano in grado di tutelare i diritti e gli interessi del figlio minore ovvero esista un grave conflitto tra il minore stesso e gli esercenti la potestà, la nomina di un curatore speciale che, in rappresentanza del minore, possa promuovere o partecipare al giudizio davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa a tutela dei diritti e degli interessi del minore. Il giudice decide entro un mese dalla richiesta;

            c) sollecita al pubblico ministero, nei casi previsti dall'articolo 121 del codice penale, la richiesta di nomina del curatore speciale per la querela, ai sensi dall'articolo 338 del codice di procedura penale.

        2. Sui provvedimenti dell'autorità giudiziaria che dispongono l'allontanamento dei minori dalla propria famiglia, deve essere sentito previamente il parere del Garante, fatte salve le situazioni di grande urgenza. Tale parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla richiesta.
        3. I minori possono rivolgersi direttamente al Garante, anche attraverso gli uffici provinciali, per segnalare situazioni di disagio e chiedere l'intervento del Garante stesso. Tali segnalazioni devono restare riservate.