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PROPOSTA DI LEGGE
Modifiche alla legge 28 marzo 2001, n. 149, recante «Disciplina
dell’adozione e dell’affidamento dei minori»
Onorevoli colleghi! – Le norme vigenti in tema di adozione e affido
propongono problemi seri in ordine alla loro reale praticabilità ed
efficacia. Il principio ispiratore della legge 149/01 sembra essere che
l’affido sia più semplice dell’adozione. Tuttavia il presupposto che
l’affido sia meno impegnativo dal punto di vista emotivo e materiale
rispetto ad una adozione ha dimostrato nei fatti di non essere
sostenibile. L’affidamento eterofamiliare richiede, in fase di
accoglimento, un dispendio di energie ed un investimento psicologico e
materiale pari a quelli richiesti dall’adozione. Nei casi in particolare
in cui l’affido dura per degli anni, come accade ormai molto di
frequente, le difficoltà incontrate dalle coppie che devono occuparsi di
un figlio che continua a non essere loro sono tali, spesso, da portare
ad esiti drammatici: per il minore e per gli affidatari. Fino al
determinarsi, in situazioni non rare e non occasionali, di situazioni in
cui legami affettivi fondamentali per lo sviluppo sano del minore e per
l’equilibrio degli adulti si stabiliscono all’interno di contesti di
fatto non protetti da una legge scritta. Dove non ci sono diritti né
doveri certi né per il minore, cioè, che può essere scacciato in
qualsiasi momento né per gli adulti che possono essere tagliati fuori in
qualsiasi momento dal rapporto con il “figlio” affidatario. Applicato in
modo sostitutivo nelle situazioni di adozioni difficili o impossibili,
insomma, l’affido diventa spesso troppo complesso da gestire e da
portare avanti nell’interesse prioritario del minore all’interno di
situazioni in cui molte amministrazioni locali ritengono non
consigliabile promuovere affidi con coppie che hanno fatto domanda di
adozione.
Se questa è la situazione in cui ci si trova con l’affido, quello su cui
occorre riflettere, d’altra parte, è la estrema complessità delle
condizioni che debbono verificarsi perché un minore sia dichiarato
adottabile. Fra abbandono reale, fattuale del bambino e abbandono
sancito dal Tribunale che ne decreta l’adottabilità passano spesso molti
anni in cui il minore si trova, nei fatti, in una terra di nessuno ed in
cui l’affido diventa l’unica possibilità di dargli una famiglia.
Il paradosso che si è determinato all’interno di questa situazione
legislativa è quella proposta dal grande numero di famiglie che chiede
di adottare e da quello, ugualmente molto alto, di bambini non
adottabili che avrebbe bisogno di una famiglia. Le famiglie disponibili
ad un affido sono poche, d’altra parte, e poco preparate ad affrontare i
problemi di un ragazzo in difficoltà. Non è difficile capire, in queste
condizioni, perché sia difficile o impossibile oggi realizzare l’idea,
giusta, per cui ogni minore ha diritto ad una famiglia anche nel momento
in cui la legge ha imposto la chiusura degli istituti. Il proliferare
delle Case famiglia che li hanno sostituiti, a volte in condizioni che
non danno tutte le necessarie garanzie, è la dimostrazione più evidente
di quanto il problema sia di difficile soluzione finché non si
produrranno i necessari cambiamenti di ordine anche legislativo.
E’ da queste considerazioni che siamo partiti nella stesura della
presente proposta di legge.. Dando
grande rilevanza in primo luogo alla valutazione e formazione
delle coppie siano esse affidatarie e adottive: perché fare i genitori
affidatari è delicato e difficile quanto fare i genitori adottivi.
Rivalutando, in secondo luogo, la possibilità che i minori in
affidamento per i quali si apre un percorso adottivo possano rimanere
nella famiglia affidataria, se disponibile all’adozione e valutata
idonea: un accorgimento che alcuni Tribunali per i Minorenni stanno già
sperimentando pur in assenza di norme scritte per evitare al minore un
allontanamento che in molti casi risulta per lui estremamente
traumatico. Prevedendo la possibilità per le coppie dichiarate idonee
all’adozione, inoltre, di poter dichiarare la propria disponibilità
anche all’affido. Prevedendo, infine, forme di adozione che non
comportino necessariamente l’interruzione dei rapporti con la famiglia
d’origine o parti di essa soprattutto nei casi in cui il minore ha
vissuto per un lungo periodo all’interno del nucleo d’origine o
mantenendo con esso dei rapporti durante l’affido. Il non recidere
completamente i rapporti potrebbe rendere più accettabile l’adozione per
la famiglia di origine che saprebbe di poter continuare ad avere
rapporti con i propri figli continuando a vederli seppure con modalità
protette.
L’ultima questione è quella che riguarda i tempi. La sospensione della
patria potestà disposta dal Tribunale per i minori deve diventare
decadenza se il genitore naturale non riesce a recuperare in tempi
ragionevoli le sue capacità genitoriali.
PROPOSTA DI LEGGE
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO E ADOZIONE DI MINORI
Art. 1
Coloro che intendono offrire la propria disponibilità all’affido o
all’adozione di un minore devono essere sottoposte su disposizione del
Tribunale per i Minorenni ad un percorso di valutazione delle competenze
genitoriali.
Art. 2
La coppia che riceve una valutazione positiva da parte dei Servizi
incaricati di accertare le competenze genitoriali dichiara la propria
disponibilità all’affido familiare, all’affido internazionale
all’adozione nazionale e/o internazionale, all’adozione aperta,
all’adozione a rischio giuridico.
Per adozione aperta si intende una adozione per cui il Tribunale decide
che il minore mantenga i contatti con la famiglia d’origine o parte di
essa.
Per adozione a rischio giuridico si intende l’adozione di minori per i
quali è stato istruito un procedimento di adottabilità che è ancora in
corso ed il cui esito non è prevedibile.
Art. 3
Le coppie affidatarie dichiarate idonee sulla base della valutazione
prevista dall’art.1 che hanno stabilito con il minore, nel momento in
cui ne viene dichiarata l’adottabilità, un rapporto solido e duraturo
sono considerati prioritariamente nel momento
dell’adozione.
Nel caso in cui uno dei due coniugi sia deceduto, prima che venga
dichiarata l’adottabilità del minore, l’altro può comunque chiedere di
adottare il minore sulla base di una seconda positiva valutazione
disposta dal Tribunale per i Minorenni
Art. 4
Il Tribunale dei Minorenni nella dichiarazione di adottabilità di un
minore è tenuto a specificare se è utile nella specifica situazione che
i legami con la famiglia di origine o parte di essa possano essere
mantenuti e con quali modalità.
Art. 5
Il minore può essere dichiarato adottabile, oltre che nelle situazioni
di cui all’art. 8 della legge n.149 del 28 Marzo 2001 quando la
sospensione della patria potestà disposta nei confronti dei suoi
genitori naturali ai sensi dell’art. 333 del codice civile non viene
revocata nei tre anni successivi alla sua notificazione.
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