PROPOSTA DI LEGGE

 

Modifiche alla legge 28 marzo 2001, n. 149, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori»

 

Onorevoli colleghi! – Le norme vigenti in tema di adozione e affido propongono problemi seri in ordine alla loro reale praticabilità ed efficacia. Il principio ispiratore della legge 149/01 sembra essere che l’affido sia più semplice dell’adozione. Tuttavia il presupposto che l’affido sia meno impegnativo dal punto di vista emotivo e materiale rispetto ad una adozione ha dimostrato nei fatti di non essere sostenibile. L’affidamento eterofamiliare richiede, in fase di accoglimento, un dispendio di energie ed un investimento psicologico e materiale pari a quelli richiesti dall’adozione. Nei casi in particolare in cui l’affido dura per degli anni, come accade ormai molto di frequente, le difficoltà incontrate dalle coppie che devono occuparsi di un figlio che continua a non essere loro sono tali, spesso, da portare ad esiti drammatici: per il minore e per gli affidatari. Fino al determinarsi, in situazioni non rare e non occasionali, di situazioni in cui legami affettivi fondamentali per lo sviluppo sano del minore e per l’equilibrio degli adulti si stabiliscono all’interno di contesti di fatto non protetti da una legge scritta. Dove non ci sono diritti né doveri certi né per il minore, cioè, che può essere scacciato in qualsiasi momento né per gli adulti che possono essere tagliati fuori in qualsiasi momento dal rapporto con il “figlio” affidatario. Applicato in modo sostitutivo nelle situazioni di adozioni difficili o impossibili, insomma, l’affido diventa spesso troppo complesso da gestire e da portare avanti nell’interesse prioritario del minore all’interno di situazioni in cui molte amministrazioni locali ritengono non consigliabile promuovere affidi con coppie che hanno fatto domanda di adozione.

Se questa è la situazione in cui ci si trova con l’affido, quello su cui occorre riflettere, d’altra parte, è la estrema complessità delle condizioni che debbono verificarsi perché un minore sia dichiarato adottabile. Fra abbandono reale, fattuale del bambino e abbandono sancito dal Tribunale che ne decreta l’adottabilità passano spesso molti anni in cui il minore si trova, nei fatti, in una terra di nessuno ed in cui l’affido diventa l’unica possibilità di dargli una famiglia.

Il paradosso che si è determinato all’interno di questa situazione legislativa è quella proposta dal grande numero di famiglie che chiede di adottare e da quello, ugualmente molto alto, di bambini non adottabili che avrebbe bisogno di una famiglia. Le famiglie disponibili ad un affido sono poche, d’altra parte, e poco preparate ad affrontare i problemi di un ragazzo in difficoltà. Non è difficile capire, in queste condizioni, perché sia difficile o impossibile oggi realizzare l’idea, giusta, per cui ogni minore ha diritto ad una famiglia anche nel momento in cui la legge ha imposto la chiusura degli istituti. Il proliferare delle Case famiglia che li hanno sostituiti, a volte in condizioni che non danno tutte le necessarie garanzie, è la dimostrazione più evidente di quanto il problema sia di difficile soluzione finché non si produrranno i necessari cambiamenti di ordine anche legislativo.

E’ da queste considerazioni che siamo partiti nella stesura della presente proposta di legge.. Dando  grande rilevanza in primo luogo alla valutazione e formazione delle coppie siano esse affidatarie e adottive: perché fare i genitori affidatari è delicato e difficile quanto fare i genitori adottivi. Rivalutando, in secondo luogo, la possibilità che i minori in affidamento per i quali si apre un percorso adottivo possano rimanere nella famiglia affidataria, se disponibile all’adozione e valutata idonea: un accorgimento che alcuni Tribunali per i Minorenni stanno già sperimentando pur in assenza di norme scritte per evitare al minore un allontanamento che in molti casi risulta per lui estremamente traumatico. Prevedendo la possibilità per le coppie dichiarate idonee all’adozione, inoltre, di poter dichiarare la propria disponibilità anche all’affido. Prevedendo, infine, forme di adozione che non comportino necessariamente l’interruzione dei rapporti con la famiglia d’origine o parti di essa soprattutto nei casi in cui il minore ha vissuto per un lungo periodo all’interno del nucleo d’origine o mantenendo con esso dei rapporti durante l’affido. Il non recidere completamente i rapporti potrebbe rendere più accettabile l’adozione per la famiglia di origine che saprebbe di poter continuare ad avere rapporti con i propri figli continuando a vederli seppure con modalità protette.

L’ultima questione è quella che riguarda i tempi. La sospensione della patria potestà disposta dal Tribunale per i minori deve diventare decadenza se il genitore naturale non riesce a recuperare in tempi ragionevoli le sue capacità genitoriali.


PROPOSTA DI LEGGE

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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO E ADOZIONE DI MINORI

 

Art. 1

Coloro che intendono offrire la propria disponibilità all’affido o all’adozione di un minore devono essere sottoposte su disposizione del Tribunale per i Minorenni ad un percorso di valutazione delle competenze genitoriali.

Art. 2

La coppia che riceve una valutazione positiva da parte dei Servizi incaricati di accertare le competenze genitoriali dichiara la propria disponibilità all’affido familiare, all’affido internazionale all’adozione nazionale e/o internazionale, all’adozione aperta, all’adozione a rischio giuridico.

Per adozione aperta si intende una adozione per cui il Tribunale decide che il minore mantenga i contatti con la famiglia d’origine o parte di essa.

Per adozione a rischio giuridico si intende l’adozione di minori per i quali è stato istruito un procedimento di adottabilità che è ancora in corso ed il cui esito non è prevedibile.

 

Art. 3

Le coppie affidatarie dichiarate idonee sulla base della valutazione prevista dall’art.1 che hanno stabilito con il minore, nel momento in cui ne viene dichiarata l’adottabilità, un rapporto solido e duraturo sono considerati prioritariamente nel momento  dell’adozione.

Nel caso in cui uno dei due coniugi sia deceduto, prima che venga dichiarata l’adottabilità del minore, l’altro può comunque chiedere di adottare il minore sulla base di una seconda positiva valutazione disposta dal Tribunale per i Minorenni

 

Art. 4

Il Tribunale dei Minorenni nella dichiarazione di adottabilità di un minore è tenuto a specificare se è utile nella specifica situazione che i legami con la famiglia di origine o parte di essa possano essere mantenuti e con quali modalità.

 

Art. 5

Il minore può essere dichiarato adottabile, oltre che nelle situazioni di cui all’art. 8 della legge n.149 del 28 Marzo 2001 quando la sospensione della patria potestà disposta nei confronti dei suoi genitori naturali ai sensi dell’art. 333 del codice civile non viene revocata nei tre anni successivi alla sua notificazione.