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MISURE CONTRO GLI ATTI PERSECUTORI E CONTRO
ART. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo l’articolo 612 del codice penale e` inserito il seguente:
« ART. 612-bis.
– (Atti persecutori). –Salvo
che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque reiteratamente minaccia o
molesta taluno suscitando in lui una sofferenza
psichica o un fondato timore per
l’incolumità propria o di una persona ad
esso legata da relazione affettiva ovvero
arrecando un apprezzabile pregiudizio alle
sue abitudini di vita e` punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione da
sei mesi a quattro anni.
La pena e` aumentata se il fatto e` commesso da persona che sia stata
legata da stabile relazione affettiva.
La pena e` aumentata fino alla metà e si procede d’ufficio se il fatto
e` commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle
condizioni previste dall’articolo 339.
Il termine per la proposizione della querela e` di sei mesi.
Si procede altresì d’ufficio se il fatto e` commesso con minacce gravi
ovvero nei casi in cui il fatto e` connesso con altro delitto per il
quale e` prevista la procedibilità d’ufficio ».
2. All’articolo 577 del codice penale, primo comma, dopo il numero 4) e`
aggiunto il seguente:
« 4-bis)
dall’autore degli atti persecutori di cui all’articolo 612-bis
e in conseguenza dei medesimi ».
ART. 2.
(Provvedimento del questore)
1. Fino a quando non e` proposta querela per il reato di cui
all’articolo 612-bis
del codice penale, la persona che si ritiene offesa da condotta che le
appare integrare il suddetto reato può presentare al questore la
richiesta di provvedimento di avviso orale di cui all’articolo 4 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.
2. Il questore, assunte se necessario le opportune informazioni dagli
organi investigativi, se ritiene fondata l’istanza, avvisa oralmente il
soggetto nei cui confronti e` stato richiesto il provvedimento,
ammonendolo ai sensi dell’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 4
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni,
redigendo processo verbale. Al richiedente e` rilasciata copia del
processo verbale.
Il Questore contestualmente, informa l’autorità di pubblica sicurezza ai
fini dell’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e
munizioni e i servizi socio assistenziali del territorio per l’eventuale
attivazione del Servizio psichiatrico di riferimento.
3. Se risulta che la persona avvisata ai sensi dei commi 1 e 2 commette
successivamente, nei confronti del soggetto istante, uno o più atti
indicati nel primo comma dell’articolo 612-bis
del codice penale, si procede d’ufficio in ordine a tale reato.
ART. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale e al codice civile)
1. All’articolo 266, comma 1, lettera
f),del
codice di procedura penale, dopo la parola: « minaccia, » sono inserite
le seguenti: « atti persecutori, ».
2. Dopo l’articolo 282-bis
del codice di procedura penale e` inserito il seguente:
« ART. 282-ter.
– (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).
1.
Con il provvedimento che dispone
il divieto di avvicinamento il giudice
prescrive all’imputato di non avvicinarsi a
luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero
di mantenere una distanza determinata da tali luoghi o dalla persona
offesa.
2.
Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può
prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati
abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da
persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva
ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi ovvero da
tali persone.
3.
Il giudice puo` , inoltre, prescrivere all’imputato di non comunicare
con le predette persone col mezzo del telefono, della posta elettronica
o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.
4.
Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria
per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive
le relative modalità e può imporre limitazioni.
5.
I provvedimenti di cui al presente articolo e all’articolo 282-bis
sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini
dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e
munizioni; essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi
socio-assistenziali del territorio ».
3. All’articolo 392, comma 1-bis,
del codice di procedura penale, le parole: « e 609-octies
» sono sostituite dalle seguenti: « , 609-octies
e 612-bis
».
4. All’articolo 398, comma 5-bis,
del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: « e 609-octies
»
sono sostituite dalle seguenti:
« , 609-octies
e 612-bis
»;
b)
le parole: « vi siano minori di anni sedici » sono sostituite dalle
seguenti: « vi siano minorenni »;
c)
le parole: « quando le esigenze del minore » sono sostituite dalle
seguenti:
« quando le esigenze di tutela delle persone»;
d)
le parole:
«
l’abitazione dello stesso minore » sono sostituite dalle seguenti:
«
l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova ».
5. All’articolo 498, comma 4-ter,
del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: « e 609-octies
»
sono sostituite dalle seguenti:
« , 609-octies
e 612-bis
»;
b)
dopo le parole:
« l’esame del minore vittima del reato » sono inserite le seguenti:
« ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato. Per
infermità mentale si intende la certificata presenza di un deficit
mentale di livello medio-grave o di un importante disturbo
psichiatrico».
6. All’articolo 342-ter,
terzo comma, del codice civile, le parole: « sei mesi » sono sostituite
dalle seguenti: « dodici mesi ».
ART. 4.
(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26
aprile 1993,
n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.
205)
1. All’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1:
1) la lettera
a)
e` sostituita dalle seguenti:
«
a)
con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6
mila euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio
razziale o etnico;
a-bis)
con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6
mila euro chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per
motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati su opinioni
politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull’orientamento
sessuale o sull’identità di genere »;
2) alla lettera
b),
le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « ,religiosi
o fondati sulle opinioni
politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull’orientamento
sessuale o sull’identità di genere »;
b)
al comma 3, le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: «
, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni
personali o sociali ovvero sull’orientamento sessuale o sull’identità di
genere ».
2. La rubrica dell’articolo 1 del decreto- legge 26 aprile 1993, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e`
sostituita dalla seguente: « Discriminazione, odio o violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sulle opinioni
politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull’orientamento
sessuale o sull’identità di genere ».
3. All’articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le
parole: « o religioso » sono sostituite dalle seguenti: « , religioso o
motivato dalle opinioni politiche, dalle condizioni personali o sociali
ovvero dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere ».
4. All’articolo 6, comma 1, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo
le parole: « comma 1, » sono inserite le seguenti: « ad eccezione di
quelli previsti dall’articolo 609-bis
del codice penale, ».
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