PROPOSTA DI LEGGE

 

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di abuso e maltrattamento sui minori

 

Onorevoli colleghi! -  La legislazione, negli ultimi anni, nel campo dell’abuso sessuale e delle violenza sui minori, ha conosciuto una positiva evoluzione sulla strada tracciata dal solco inaugurato con la legge 66 del 1996, relativa alla violenza sessuale.

Un ulteriore passo avanti è stato compiuto con il varo della legge n. 269/1998 contenente norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, la prima legge organica contro la pedofilia varata nel nostro paese. La legge, redatta in conformità con quanto stabilito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (ratificata con legge n. 176/1991), ha avuto il merito di introdurre il concetto giuridico di “riduzione in schiavitù di minori”, coinvolti in attività sessuali, collocando il reato tra i “reati contro la personalità individuale. Viene così ad essere incriminato lo sfruttamento della prostituzione e della pornografia minorile non solo come atto lesivo in sé ma anche come lesione della personalità  del minore.

In questo tracciato si inserisce la recente legge 6 febbraio 2006, n. 38 dal titolo “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”. Nonostante queste innovazioni rimangono però ancora alcuni aspetti particolarmente critici relativi all’assenza di norme specifiche, alla discrezionalità di applicazione di alcune norme e alla discrasia tra  principi sanciti dalla disciplina giuridica e prassi operativa dei Tribunali.

Del resto l’abuso ed il maltrattamento in danno dei minori appare un fenomeno increscente aumento e desta allarme sociale. Inoltre la configurazione del fenomeno tende a mutare nel corso degli anni assumendo sfaccettature sempre più eterogenee ed inquietanti. A fronte di queste trasformazioni il sistema legislativo deve adeguarsi con proposte ed indicazioni che mirino a prevenire gli abusi,  perseguire in maniera efficace e ridurre la recidiva, proteggere il minore parte offesa da una vittimizzazione secondaria determinata dalla partecipazione all’iter processuale.

La presente proposta di legge si evidenzia alcuni vuoti riscontrabili nell’attuale sistema legislativo e di ridefinire o ampliare alcuni punti della normativa vigente in materia di abuso e maltrattamento all’infanzia.

La stesura del testo ha previsto l’accurata analisi anche delle più recenti proposte di legge presentate in Parlamento con l’obiettivo di integrare e di unificare le diverse indicazioni presentate rispetto alle medesime tematiche. In particolare i testi considerati sono stati:

-                proposta di legge d’iniziativa del deputato Incostante su “Nuove disposizioni contro la violenza sessuale”

-                proposta di legge d’iniziativa del deputato Lussana su “Nuove disposizioni in materia di delitti contro la vita e l’incolumità individuale”

-                proposta di legge d’iniziativa dei deputati Prestigiacomo, Angeli, Armosino su “Nuove disposizioni in materia di contrasto ai reati di violenza sessuale”

-                il Disegno di Legge proposta dal Ministero per i di diritti e le Pari Opportunità congiuntamente al Ministero della Giustizia  e al Ministero per la Famiglia su “Misure di sensibilizzazione e prevenzione , nonché repressione dei delitti contro la persona e nell’ambito della famiglia, per l’orientamento sessuale, l’identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione”;

-                 la proposta di legge d’iniziativa dei deputati Bongiorno e Merloni su “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di lotta contro la pedofilia e tutela del minore nel processo penale”;

-                la proposta di legge d’iniziativa del deputato Longhi su “Modifiche all’art.609-decies del codice penale in materia di querela di parte e di prescrizione per i reati di abuso sessuale di minori”;

-                la proposta di legge dell’Unione Nazionale Camere Minorili in materia di “Diritto penale minorile” con specifico riferimento al tema delle “Garanzie difensive del minore persona offesa di reato”.

 

Il primo capitolo fa riferimento al codice di procedura penale, laddove, al momento, non è prevista una valutazione peritale obbligatoria relativa alla pericolosità sociale della persone condannate per reati riguardanti abuso sessuale, maltrattamenti, sfruttamento sessuale e altri reati contro la persona con particolare riguardo ai minori. Una mancanza che non tiene conto del fatto  che la ricerca in tema di disturbi della personalità ha portato alla possibilità di ritenere che la pedofilia ed i comportamenti d’abuso sono legati, in un numero consistente di casi, ad una patologia grave ed accertabile della persona che li commette. Il che permette di spiegare facilmente il perché delle recidive cui questi soggetti danno luogo dopo aver scontato la loro pena all’interno di una situazione in cui nulla viene fatto per curarli nel corso della detenzione e per accertarsi, al termine di questa, del fatto che la loro patologia non possa o non debba ulteriormente dare luogo ad altri reati. Come più volte segnalato dalle cronache e dai delitti compiuti da persone che hanno riportato condanne penali per i reati citati: reiterando il crimine, una volta scontata la pena, perché non riconosciute persone socialmente pericolose.

Inoltre, i condannati per i reati connessi alla violenza ed abuso sessuale, non dispongono di strutture carcerarie adeguate, essendo nei fatti il carcere un luogo in cui, al momento, è assolutamente impossibile tentare un recupero e la relativa rieducazione dei condannati. Per questo si rendono necessarie strutture e misure alternative adeguate nelle quali sia possibile avviare un processo terapeutico idoneo al recupero della persona condannata per tali tipo di reati. Si tratta dunque di un intervento che non vuole avere natura parziale, ma che tende ad un’operazione di ampio respiro non solo per limitare la possibilità per il condannato di trovarsi nelle condizioni ambientali di poter reiterare il reato, ma anche per tendere al recupero ed alla possibilità per la persona che ha commesso tali reati di essere ospitata in strutture adeguate ove sia possibile intraprendere un percorso terapeutico mirato.

A partire da tali considerazioni si ritiene opportuno proporre che le sentenze di condanna per i reati previsti agli articoli 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne),609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo) debbano essere precedute ed accompagnate da una perizia che attesti la pericolosità sociale del condannato; la perizia debba essere eseguita da personale specializzato, psicoterapeuti, dotati di specifica preparazione, iscritti ad apposito albo presso gli ordini provinciali dei medici e presso gli ordini provinciali e regionali degli psicologi; l’individuazione delle strutture accreditate cui possono essere affidati coloro che hanno riportato condanne per i reati in oggetto, in misura alternativa al carcere, ove sia possibile intraprendere specifico percorso terapeutico, deve essere affidata ad un decreto congiunto del Ministero della Giustizia con il Ministero della Solidarietà Sociale. La partecipazione e l’efficacia del programma riabilitativo potrebbe inoltre essere un valido indicatore rispetto alla concessione di eventuali benefici ai detenuti.

 

Capitolo secondo - Querela di parte e prescrizione per i reati di abuso sessuale sui minori

Il capitolo secondo interviene su alcuni di questi  nodi problematici. Ad esempio la norma relativa alla prescrizione dei reati sessuali in danno di minori prevista dalle leggi n. 66 del 15 febbraio 1996, Norme contro la violenza sessuale, e n. 269 del 03/08/1998, “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”,  oltre che dalla recente legge n. 38 del 6 febbraio 2006,   “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”,  non consente alle vittime di abuso sessuale la possibilità di vedere perseguito il reato qualora non abbiano denunciato il fatto quando erano minori.

Infatti, sebbene la riforma operata in XII Legislatura con la legge del 15 febbraio 1996, n.66, abbia inciso in maniera efficace sulla perseguibilità dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e corruzione di minorenni, resta ancora opinabile il punto in cui la punibilità dei reati quali quelli di atti sessuali con minorenne, resta subordinata alla presentazione di querela con un termine stabilito in sei mesi. E’ evidente che tale periodo di tempo non corrisponde alla reali necessità di una vittima di abuso che generalmente elabora questo vissuto in età adulta e spesso all’interno di un percorso psicoterapeutico. Del resto l’esperienza clinica relativa alle situazioni concrete conta numerosi casi in cui il minore non ha coraggio, forza o possibilità di fare le sue “rivelazioni” e di quelle in cui gli adulti non le raccolgono.

A fronte di tali considerazioni appare opportuno svincolare la decorrenza dei termini prescrizionali dal momento in cui si è compiuto l’evento consumativo o è cessata l’azione punibile. In tal modo si garantirebbe alla vittima di abuso il necessario tempo di elaborazione della violenza subita e la possibilità, una volta raggiunta una maturità psicologica adeguata, di denunciare le violenze subite.

Anche se la maggiore età viene considerata in termini giuridici il momento in cui il soggetto è ritenuto capace di una propria autodeterminazione non è possibile trasferire tout court questa valutazione alle situazioni in cui il minore è stato vittima di violenze, soprattutto di tipo intrafamiliare. Infatti, la maggiore età non determina necessariamente uno svincolo affettivo, psicologico e pratico dalle relazioni familiari disfunzionali e invece, in molte situazioni,  è proprio la possibilità di allontanarsi concretamente dal contesto patogeno che consente all’individuo di prendere coscienza dei gravi fatti avvenuti e di poter elaborare un proprio percorso di denuncia e di recupero.

Per tale motivo si propone che sia nel caso di violenze avvenute in danno di minori infradiciottenni  vengano riconsiderati sia il limite di tempo per la presentazione della denuncia del reato sia i termini per la prescrizione dei reati di abuso sessuale in danno dei minori.

 

Capitolo terzo - Maltrattamento fisico in danno di minore, violenza assistita e abuso sessuale

I più recenti dati di ricerca evidenziano quanto alto sia il numero di bambini che assistono in casa a scene di violenza domestica: questa è una delle esperienze più traumatiche che un bambino possa vivere, in quanto esiste la possibilità di perdere uno o entrambi i genitori e di essere a propria volta vittime di abusi. Non solo gli atti di violenza fisica e sessuale, ma anche le minacce di fare del male, di abbandonare, di uccidere, di suicidarsi, e così via, sono frequentemente riscontrabili nelle situazioni di violenza domestica ed hanno un impatto sui bambini che non va sottovalutato. Un ulteriore aspetto spesso correlato alla violenza intrafamiliare è il fenomeno definito stalking. Anche se non è oggetto specifico della presente proposta è comunque importante sottolineare l’emergenza di tali comportamenti che spesso vengono perpetrati proprio da quei soggetti che hanno per lungo tempo agito violenza nel nucleo familiare e che in seguito sono stati denunciati ed hanno perso il controllo sulle relazioni con la compagna e con i figli.  Lo stalking inteso come forma di molestia insistente costringe la vittima a vivere in un costante stato di emergenza e terrore.

Nel terzo capitolo viene affrontata la necessità di prevedere nei percorsi giudiziari rispetto ai reati di violenza sulle madri, anche il riconoscimento del reato di maltrattamento per  violenza assistita perpetrata sui minori.

Il nostro codice penale prevede oggi un articolo specifico (art.572 c.p.) sui maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli che non appare specifico rispetto alle situazioni in cui le madri sono oggetto di violenza ed i bambini impotenti osservatori di tali situazioni. Sarebbe dunque auspicabile una modifica del suddetto articolo in maniera tale da contemplare sia il reato di violenza perpetrato nei confronti della madre sia quello di violenza assistita per i figli minori d’età.

Inoltre sarebbe importante che la legislazione preveda l’estensione dell’applicazione dell’art.609-decies, previsto nell’attuale legislazione solo per i reati di abuso sessuale in danno di minorenni, anche alle situazioni di maltrattamento fisico e psicologico nonchè di violenza assistita.

            A tale esigenza si aggiunge la necessità di rafforzare la responsabilità di tutti gli adulti che a vario titolo si occupano dei minori ed hanno un osservatorio privilegiato della loro condizione psicologica e sociale. Per tale motivo si propone l’introduzione dell’obbligo, a carico di chiunque abbia l’obbligo di vigilare su un minore, di denuncia di un reato sia di violenza fisica, psicologia o sessuale. Poiché spesso i minori vittime di abuso non esprimono verbalmente la propria condizione ed il proprio disagio appare importante introdurre una sanzione volta ad impedire l’occultamento o la distruzione di materiale grafico prodotto dal minore che potrebbe avere valore probatorio all’interno del procedimento penale.

            A tali innovazioni si intendono aggiungere due nuove norme ad hoc che colpiscano quelle condotte divenute sempre più frequenti negli ultimi tempi non solo come comportamenti di un singolo ma come vere e proprie strategie di adescamento e sottomissione ad opera di complesse organizzazioni criminali. Si fa riferimento in particolare alla possibilità di punire la condotta di chiunque sottoponga alla visione di un minore di quattordici anni immagini o filmati pornografici recanti rappresentazioni di atti sessuali, e di punire chi adotta tecniche di adescamento nei confronti di un minore di quattordici anni attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate quali sms o Internet.

            Inoltre la più recente scoperta di siti che sul WEB che, pur non offrendo direttamente immagini relative ad atti sessuali compiuti su minorenni, esaltano comportamenti che possono configurare istigazione o apologia degli specifici delitti relativi alla sfera sessuale riguardante i minori appare allarmante. E’ rispetto a tali situazioni che si rileva la necessità di introdurre nel nostro codice penale specifici articoli che rendano perseguibili tali tipi di azione e allo stesso tempo consentano al Centro Nazionale per il Contrasto della Pedofilia on line di intervenire tempestivamente con un’azione inibitiva di tali siti.

 

Capitolo quarto - Ascolto e tutela del minore nel procedimento penale

Il quarto ed ultimo capitolo punta l’attenzione sul delicato tema dell’ascolto del minore e dell’assunzione di testimonianza  all’interno del procedimento giudiziario che vede coinvolto un minorenne. Infatti nella normativa vigente, all’interno della fase delle indagini preliminari, in seguito all’iscrizione della notizia del reato negli appositi registri, il minore può essere sentito dalle autorità, ovvero dalla Polizia giudiziaria o dal PM, o comunque da un consulente di quest'ultimo nel caso in cui venga disposta una consulenza tecnica.

Il nostro ordinamento, tuttavia, nulla prevede in questa fase in relazione all'audizione del minore vittima di reati sessuali da parte della Polizia o del Pubblico Ministero, né esistono disposizioni specifiche che sottolineino la necessità di concentrazione di tali interventi e la massima riduzione possibile del numero degli interlocutori del minore. La conseguenza è che tutto è rimesso alla preparazione e alla sensibilità di tali soggetti, che per ascoltare il minore potrebbero comunque utilizzare le modalità previste per l'audizione protetta e quindi servirsi di uno psicologo o utilizzare gli strumenti della fonoregistrazione o della videoregistrazione.

L’utilizzabilità probatoria degli atti assunti dalla Polizia giudiziaria e dal Pubblico Ministero è limitata, in quanto generalmente, e salvo eccezione, acquisiscono valore solo ai fini della valutazione della credibilità del testimone e non come elemento di prova di quanto affermato.

Diventa pertanto di fondamentale importanza la scelta di raccogliere la testimonianza del minore attraverso lo strumento dell'incidente probatorio. Quest’ultimo, previsto dall'art. 392 c.p.p, costituisce un particolare strumento preacquisitivo di prove nell'ambito delle indagini preliminari. Tale procedura non può essere disposta d'ufficio, ma solo su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini, e solo nelle ipotesi tassativamente indicate nel comma I dell' articolo in esame.

La legge 66/1996 ha previsto però, attraverso l'aggiunta del comma I bis all'art. 392 c.p.p., che nei procedimenti penali per i reati di violenza sessuale semplice o aggravata, di atti sessuali con minorenne, di corruzione di minorenne , di violenza sessuale di gruppo, si possa procedere con l’incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minore di anni 16 anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma l dell'art. 392 c.p.p. La legge 269/98 ha poi integrato tale tutela estendendone l'applicazione anche ai reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Sotto il profilo soggettivo, all'incidente probatorio di cui sopra si può ricorrere nel caso in cui il teste sia persona minore di anni 16 e i soggetti legittimati a chiederlo sono esclusivamente l'indagato e il PM e non anche, come auspicato da alcuni, la difesa della vittima.

Vi sono su questo punto due aspetti discutibili particolarmente rilevanti: in primo luogo il ricorso all’incidente probatorio non esclude una nuova audizione del minore all’interno della fase dibattimentale e in secondo luogo il suo utilizzo sembra essere ristretto ai casi in cui si procede all’accertamento di reati sessuali o a sfondo sessuale (art.398 c.p.p.), non considerando che le esigenze di protezione del minore ricorrono anche quando si è di fronte ad altre ipotesi criminose quali ad esempio i gravi maltrattamenti intrafamiliari.

Alcuni accorgimenti introdotti  nei  recenti interventi legislativi realizzati con la legge n. 66 del 1996 (Norme contro la violenza sessuale) e con la legge n. 269 del 1998 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori) hanno tentato di approntare concreti strumenti al fine di proteggere la vittima di reati sessuali anche e soprattutto al momento delle deposizione, prevedendo in particolare tempi, modalità e regole per l’assunzione della testimonianza del minore di 16 anni.

Poichè l’ascolto del minore nei procedimenti civili e penali costituisce un momento estremamente delicato nell’esperienza psicologica di un minore è opportuno che vengano predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché tale esperienza non rappresenti una forma di vittimizzazione secondaria.

Per quanto detto finora la presente proposta di legge intende introdurre alcune innovazioni che garantiscano maggiore tutela per il minore coinvolto nel procedimento penale. Innanzitutto appare utile stendere l’utilizzo dell’incidente probatorio anche ai reati di abuso di mezzi di correzione, maltrattamento intrafamiliare, sottrazione di minore. E’ importante che l’idoneità del minore all’audizione sia attentamente valutata da personale specializzato che ha in cura il minore e che l’assunzione di testimonianza attraverso questa modalità possa escludere un ulteriore ascolto del minore nella fase dibattimentale. E’ inoltre ritenuto necessario, al fine di tutelare il minore, che sia l’ascolto da parte del Pubblico Ministero che della Polizia Giudiziari avvenga attraverso le modalità dell’audizione protetta.

A questi provvedimenti si aggiunge la necessità di nominare il curatore speciale in tutti i procedimenti che vedono coinvolto un minore, che la difesa legale del minore possa gravare sullo Stato attraverso l’ausilio del gratuito patrocinio e che a tal fine venga redatto un apposito albo di avvocati specializzati in materia di maltrattamenti e abuso all’infanzia.

Altri strumenti specifici di tutela del minore dovrebbero prevedere che i procedimenti per i reati di maltrattamento e abuso sessuale si svolgano con tempi adeguati allo sviluppo e alla crescita del minore. A tal fine si prevede un aggiunta specifica rispetto all’articolo che regola la formazione dei ruoli di udienza e il ricorso al giudizio immediato con la possibilità di elevare a centoventi giorni il periodo concesso al PM dall’iscrizione della notizia di reato alla richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del Giudice.

E’ infine doveroso prevedere misure più restrittive nei confronti degli imputati che possano maggiormente tutelare le vittime e garantire la certezza della pena. A tal fine si prevede che nei casi maltrattamenti e abusi sessuali l’autore di reato venga interdetto dai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. In ultima analisi si è considerata importante includere nella presente proposta l’esclusione del ricorso al patteggiamento per gli autori di reato sia di maltrattamento intrafamiliare che di abusi sessuali.