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PROPOSTA DI LEGGE
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, in materia
di abuso e maltrattamento sui minori
Onorevoli colleghi! - La
legislazione, negli ultimi anni, nel campo dell’abuso sessuale e delle
violenza sui minori, ha conosciuto una positiva evoluzione sulla strada
tracciata dal solco inaugurato con la legge 66 del 1996, relativa alla
violenza sessuale.
Un ulteriore passo avanti è stato compiuto con il varo della legge n.
269/1998 contenente norme contro lo sfruttamento della prostituzione,
della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, la prima
legge organica contro la pedofilia varata nel nostro paese. La legge,
redatta in conformità con quanto stabilito dalla Convenzione sui diritti
del fanciullo (ratificata con legge n. 176/1991), ha avuto il merito di
introdurre il concetto giuridico di “riduzione in schiavitù di minori”,
coinvolti in attività sessuali, collocando il reato tra i “reati contro
la personalità individuale. Viene così ad essere incriminato lo
sfruttamento della prostituzione e della pornografia minorile non solo
come atto lesivo in sé ma anche come lesione della personalità
del minore.
In questo tracciato si inserisce la recente legge 6 febbraio 2006, n. 38
dal titolo “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”.
Nonostante queste innovazioni rimangono però ancora alcuni aspetti
particolarmente critici relativi all’assenza di norme specifiche, alla
discrezionalità di applicazione di alcune norme e alla discrasia tra
principi sanciti dalla disciplina giuridica e prassi operativa
dei Tribunali.
Del resto l’abuso ed il maltrattamento in danno dei minori appare un
fenomeno increscente aumento e desta allarme sociale. Inoltre la
configurazione del fenomeno tende a mutare nel corso degli anni
assumendo sfaccettature sempre più eterogenee ed inquietanti. A fronte
di queste trasformazioni il sistema legislativo deve adeguarsi con
proposte ed indicazioni che mirino a prevenire gli abusi,
perseguire in maniera efficace e ridurre la recidiva, proteggere
il minore parte offesa da una vittimizzazione secondaria determinata
dalla partecipazione all’iter processuale.
La presente proposta di legge si evidenzia alcuni vuoti riscontrabili
nell’attuale sistema legislativo e di ridefinire o ampliare alcuni punti
della normativa vigente in materia di abuso e maltrattamento
all’infanzia.
La stesura del testo ha previsto l’accurata analisi anche delle più
recenti proposte di legge presentate in Parlamento con l’obiettivo di
integrare e di unificare le diverse indicazioni presentate rispetto alle
medesime tematiche. In particolare i testi considerati sono stati:
-
proposta di legge d’iniziativa del deputato Incostante su “Nuove
disposizioni contro la violenza sessuale”
-
proposta di legge d’iniziativa del deputato Lussana su “Nuove
disposizioni in materia di delitti contro la vita e l’incolumità
individuale”
-
proposta di legge d’iniziativa dei deputati Prestigiacomo, Angeli,
Armosino su “Nuove disposizioni in materia di contrasto ai reati
di violenza sessuale”
-
il Disegno di Legge proposta dal Ministero per i di diritti e le Pari
Opportunità congiuntamente al Ministero della Giustizia
e al Ministero per
-
la proposta di legge
d’iniziativa dei deputati Bongiorno e Merloni su “Modifiche al codice
penale e al codice di procedura penale, in materia di lotta contro la
pedofilia e tutela del minore nel processo penale”;
-
la proposta di legge d’iniziativa del deputato Longhi su “Modifiche
all’art.609-decies del codice penale in materia di querela di parte e di
prescrizione per i reati di abuso sessuale di minori”;
-
la proposta di legge dell’Unione Nazionale Camere Minorili in materia di
“Diritto penale minorile” con specifico riferimento al tema delle
“Garanzie difensive del minore persona offesa di reato”.
Il primo capitolo fa riferimento al codice di procedura penale, laddove,
al momento, non è prevista una valutazione peritale obbligatoria
relativa alla pericolosità sociale della persone condannate per reati
riguardanti abuso sessuale, maltrattamenti, sfruttamento sessuale e
altri reati contro la persona con particolare riguardo ai minori. Una
mancanza che non tiene conto del fatto
che la ricerca in tema di disturbi della personalità ha portato
alla possibilità di ritenere che la pedofilia ed i comportamenti d’abuso
sono legati, in un numero consistente di casi, ad una patologia grave ed
accertabile della persona che li commette. Il che permette di spiegare
facilmente il perché delle recidive cui questi soggetti danno luogo dopo
aver scontato la loro pena all’interno di una situazione in cui nulla
viene fatto per curarli nel corso della detenzione e per accertarsi, al
termine di questa, del fatto che la loro patologia non possa o non debba
ulteriormente dare luogo ad altri reati. Come più volte segnalato dalle
cronache e dai delitti compiuti da persone che hanno riportato condanne
penali per i reati citati: reiterando il crimine, una volta scontata la
pena, perché non riconosciute persone socialmente pericolose.
Inoltre, i condannati per i reati connessi alla violenza ed abuso
sessuale, non dispongono di strutture carcerarie adeguate, essendo nei
fatti il carcere un luogo in cui, al momento, è assolutamente
impossibile tentare un recupero e la relativa rieducazione dei
condannati. Per questo si rendono necessarie strutture e misure
alternative adeguate nelle quali sia possibile avviare un processo
terapeutico idoneo al recupero della persona condannata per tali tipo di
reati. Si tratta dunque di un intervento che non vuole avere natura
parziale, ma che tende ad un’operazione di ampio respiro non solo per
limitare la possibilità per il condannato di trovarsi nelle condizioni
ambientali di poter reiterare il reato, ma anche per tendere al recupero
ed alla possibilità per la persona che ha commesso tali reati di essere
ospitata in strutture adeguate ove sia possibile intraprendere un
percorso terapeutico mirato.
A partire da tali considerazioni si ritiene opportuno proporre che le
sentenze di condanna per i reati previsti agli articoli 609-bis
(violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con
minorenne),609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza
sessuale di gruppo) debbano essere precedute ed accompagnate da una
perizia che attesti la pericolosità sociale del condannato; la perizia
debba essere eseguita da personale specializzato, psicoterapeuti, dotati
di specifica preparazione, iscritti ad apposito albo presso gli ordini
provinciali dei medici e presso gli ordini provinciali e regionali degli
psicologi; l’individuazione delle strutture accreditate cui possono
essere affidati coloro che hanno riportato condanne per i reati in
oggetto, in misura alternativa al carcere, ove sia possibile
intraprendere specifico percorso terapeutico, deve essere affidata ad un
decreto congiunto del Ministero della Giustizia con il Ministero della
Solidarietà Sociale. La partecipazione e l’efficacia del programma
riabilitativo potrebbe inoltre essere un valido indicatore rispetto alla
concessione di eventuali benefici ai detenuti.
Capitolo secondo - Querela di parte e prescrizione per i reati di abuso
sessuale sui minori
Il capitolo secondo interviene su alcuni di questi
nodi problematici. Ad esempio la norma relativa alla prescrizione
dei reati sessuali in danno di minori prevista dalle leggi n. 66 del 15
febbraio 1996, Norme contro la violenza sessuale, e n. 269 del
03/08/1998, “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme
di riduzione in schiavitù”, oltre che dalla recente legge n. 38 del 6
febbraio 2006,
“Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei
bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”, non consente
alle vittime di abuso sessuale la possibilità di vedere perseguito il
reato qualora non abbiano denunciato il fatto quando erano minori.
Infatti, sebbene la riforma operata in XII Legislatura con la legge del
15 febbraio 1996, n.66, abbia inciso in maniera efficace sulla
perseguibilità dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con
minorenni e corruzione di minorenni, resta ancora opinabile il punto in
cui la punibilità dei reati quali quelli di atti sessuali con minorenne,
resta subordinata alla presentazione di querela con un termine stabilito
in sei mesi. E’ evidente che tale periodo di tempo non corrisponde alla
reali necessità di una vittima di abuso che generalmente elabora questo
vissuto in età adulta e spesso all’interno di un percorso
psicoterapeutico. Del resto l’esperienza clinica relativa alle
situazioni concrete conta numerosi casi in cui il minore non ha
coraggio, forza o possibilità di fare le sue “rivelazioni” e di quelle
in cui gli adulti non le raccolgono.
A fronte di tali considerazioni appare opportuno svincolare la
decorrenza dei termini prescrizionali dal momento in cui si è compiuto
l’evento consumativo o è cessata l’azione punibile. In tal modo si
garantirebbe alla vittima di abuso il necessario tempo di elaborazione
della violenza subita e la possibilità, una volta raggiunta una maturità
psicologica adeguata, di denunciare le violenze subite.
Anche se la maggiore età viene considerata in termini giuridici il
momento in cui il soggetto è ritenuto capace di una propria
autodeterminazione non è possibile trasferire tout court questa
valutazione alle situazioni in cui il minore è stato vittima di
violenze, soprattutto di tipo intrafamiliare. Infatti, la maggiore età
non determina necessariamente uno svincolo affettivo, psicologico e
pratico dalle relazioni familiari disfunzionali e invece, in molte
situazioni, è proprio la
possibilità di allontanarsi concretamente dal contesto patogeno che
consente all’individuo di prendere coscienza dei gravi fatti avvenuti e
di poter elaborare un proprio percorso di denuncia e di recupero.
Per tale motivo si propone che sia nel caso di violenze avvenute in
danno di minori infradiciottenni
vengano riconsiderati sia il limite di tempo per la presentazione
della denuncia del reato sia i termini per la prescrizione dei reati di
abuso sessuale in danno dei minori.
Capitolo terzo - Maltrattamento fisico in danno di minore, violenza
assistita e abuso sessuale
I più recenti dati di ricerca evidenziano quanto alto sia il numero di
bambini che assistono in casa a scene di violenza domestica: questa è
una delle esperienze più traumatiche che un bambino possa vivere, in
quanto esiste la possibilità di perdere uno o entrambi i genitori e di
essere a propria volta vittime di abusi. Non solo gli atti di violenza
fisica e sessuale, ma anche le minacce di fare del male, di abbandonare,
di uccidere, di suicidarsi, e così via, sono frequentemente
riscontrabili nelle situazioni di violenza domestica ed hanno un impatto
sui bambini che non va sottovalutato. Un ulteriore aspetto spesso
correlato alla violenza intrafamiliare è il fenomeno definito
stalking. Anche se non è oggetto specifico della presente proposta è
comunque importante sottolineare l’emergenza di tali comportamenti che
spesso vengono perpetrati proprio da quei soggetti che hanno per lungo
tempo agito violenza nel nucleo familiare e che in seguito sono stati
denunciati ed hanno perso il controllo sulle relazioni con la compagna e
con i figli. Lo stalking
inteso come forma di molestia insistente costringe la vittima a
vivere in un costante stato di emergenza e terrore.
Nel terzo capitolo viene affrontata la necessità di prevedere nei
percorsi giudiziari rispetto ai reati di violenza sulle madri, anche il
riconoscimento del reato di maltrattamento per violenza assistita
perpetrata sui minori.
Il nostro codice penale prevede oggi un articolo specifico (art.572
c.p.) sui maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli che non appare
specifico rispetto alle situazioni in cui le madri sono oggetto di
violenza ed i bambini impotenti osservatori di tali situazioni. Sarebbe
dunque auspicabile una modifica del suddetto articolo in maniera tale da
contemplare sia il reato di violenza perpetrato nei confronti della
madre sia quello di violenza assistita per i figli minori d’età.
Inoltre sarebbe importante che la legislazione preveda l’estensione
dell’applicazione dell’art.609-decies, previsto nell’attuale
legislazione solo per i reati di abuso sessuale in danno di minorenni,
anche alle situazioni di maltrattamento fisico e psicologico nonchè di
violenza assistita.
A tale esigenza si aggiunge la necessità di rafforzare la
responsabilità di tutti gli adulti che a vario titolo si occupano dei
minori ed hanno un osservatorio privilegiato della loro condizione
psicologica e sociale. Per tale motivo si propone l’introduzione
dell’obbligo, a carico di chiunque abbia l’obbligo di vigilare su un
minore, di denuncia di un reato sia di violenza fisica, psicologia o
sessuale. Poiché spesso i minori vittime di abuso non esprimono
verbalmente la propria condizione ed il proprio disagio appare
importante introdurre una sanzione volta ad impedire l’occultamento o la
distruzione di materiale grafico prodotto dal minore che potrebbe avere
valore probatorio all’interno del procedimento penale.
A tali innovazioni si intendono aggiungere due nuove norme ad
hoc che colpiscano quelle condotte divenute sempre più frequenti
negli ultimi tempi non solo come comportamenti di un singolo ma come
vere e proprie strategie di adescamento e sottomissione ad opera di
complesse organizzazioni criminali. Si fa riferimento in particolare
alla possibilità di punire la condotta di chiunque sottoponga alla
visione di un minore di quattordici anni immagini o filmati pornografici
recanti rappresentazioni di atti sessuali, e di punire chi adotta
tecniche di adescamento nei confronti di un minore di quattordici anni
attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate quali sms o
Internet.
Inoltre la più recente scoperta di siti che sul WEB che, pur non
offrendo direttamente immagini relative ad atti sessuali compiuti su
minorenni, esaltano comportamenti che possono configurare istigazione o
apologia degli specifici delitti relativi alla sfera sessuale
riguardante i minori appare allarmante. E’ rispetto a tali situazioni
che si rileva la necessità di introdurre nel nostro codice penale
specifici articoli che rendano perseguibili tali tipi di azione e allo
stesso tempo consentano al Centro Nazionale per il Contrasto della
Pedofilia on line di intervenire tempestivamente con un’azione inibitiva
di tali siti.
Capitolo quarto - Ascolto e tutela del minore nel procedimento penale
Il quarto ed ultimo capitolo punta l’attenzione sul delicato tema
dell’ascolto del minore e dell’assunzione di testimonianza
all’interno del procedimento giudiziario che vede coinvolto un
minorenne. Infatti nella normativa vigente, all’interno della fase delle
indagini preliminari, in seguito all’iscrizione della notizia del reato
negli appositi registri, il minore può essere sentito dalle autorità,
ovvero dalla Polizia giudiziaria o dal PM, o comunque da un consulente
di quest'ultimo nel caso in cui venga disposta una consulenza tecnica.
Il nostro ordinamento, tuttavia, nulla prevede in questa fase in
relazione all'audizione del minore vittima di reati sessuali da parte
della Polizia o del Pubblico Ministero, né esistono disposizioni
specifiche che sottolineino la necessità di concentrazione di tali
interventi e la massima riduzione possibile del numero degli
interlocutori del minore. La conseguenza è che tutto è rimesso alla
preparazione e alla sensibilità di tali soggetti, che per ascoltare il
minore potrebbero comunque utilizzare le modalità previste per
l'audizione protetta e quindi servirsi di uno psicologo o utilizzare gli
strumenti della fonoregistrazione o della videoregistrazione.
L’utilizzabilità probatoria degli atti assunti dalla Polizia giudiziaria
e dal Pubblico Ministero è limitata, in quanto generalmente, e salvo
eccezione, acquisiscono valore solo ai fini della valutazione della
credibilità del testimone e non come elemento di prova di quanto
affermato.
Diventa pertanto di fondamentale importanza la scelta di raccogliere la
testimonianza del minore attraverso lo strumento dell'incidente
probatorio. Quest’ultimo, previsto dall'art. 392 c.p.p, costituisce un
particolare strumento preacquisitivo di prove nell'ambito delle indagini
preliminari. Tale procedura non può essere disposta d'ufficio, ma solo
su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle
indagini, e solo nelle ipotesi tassativamente indicate nel comma I dell'
articolo in esame.
La legge 66/1996 ha previsto però, attraverso l'aggiunta del comma I bis
all'art. 392 c.p.p., che nei procedimenti penali per i reati di violenza
sessuale semplice o aggravata, di atti sessuali con minorenne, di
corruzione di minorenne , di violenza sessuale di gruppo, si possa
procedere con l’incidente probatorio all’assunzione della testimonianza
di persona minore di anni 16 anche al di fuori delle ipotesi previste
dal comma l dell'art. 392 c.p.p. La legge 269/98 ha poi integrato tale
tutela estendendone l'applicazione anche ai reati di prostituzione
minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile.
Sotto il profilo soggettivo, all'incidente probatorio di cui sopra si
può ricorrere nel caso in cui il teste sia persona minore di anni 16 e i
soggetti legittimati a chiederlo sono esclusivamente l'indagato e il PM
e non anche, come auspicato da alcuni, la difesa della vittima.
Vi sono su questo punto due aspetti discutibili particolarmente
rilevanti: in primo luogo il ricorso all’incidente probatorio non
esclude una nuova audizione del minore all’interno della fase
dibattimentale e in secondo luogo il suo utilizzo sembra essere
ristretto ai casi in cui si procede all’accertamento di reati sessuali o
a sfondo sessuale (art.398 c.p.p.), non considerando che le esigenze di
protezione del minore ricorrono anche quando si è di fronte ad altre
ipotesi criminose quali ad esempio i gravi maltrattamenti
intrafamiliari.
Alcuni accorgimenti introdotti
nei recenti
interventi legislativi realizzati con la legge n. 66 del 1996 (Norme
contro la violenza sessuale) e con la legge n. 269 del 1998 (Norme
contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori) hanno tentato di approntare
concreti strumenti al fine di proteggere la vittima di reati sessuali
anche e soprattutto al momento delle deposizione, prevedendo in
particolare tempi, modalità e regole per l’assunzione della
testimonianza del minore di 16 anni.
Poichè l’ascolto del minore nei procedimenti civili e penali costituisce
un momento estremamente delicato nell’esperienza psicologica di un
minore è opportuno che vengano predisposti tutti gli accorgimenti
necessari affinché tale esperienza non rappresenti una forma di
vittimizzazione secondaria.
Per quanto detto finora la presente proposta di legge intende introdurre
alcune innovazioni che garantiscano maggiore tutela per il minore
coinvolto nel procedimento penale. Innanzitutto appare utile stendere
l’utilizzo dell’incidente probatorio anche ai reati di abuso di mezzi di
correzione, maltrattamento intrafamiliare, sottrazione di minore. E’
importante che l’idoneità del minore all’audizione sia attentamente
valutata da personale specializzato che ha in cura il minore e che
l’assunzione di testimonianza attraverso questa modalità possa escludere
un ulteriore ascolto del minore nella fase dibattimentale. E’ inoltre
ritenuto necessario, al fine di tutelare il minore, che sia l’ascolto da
parte del Pubblico Ministero che della Polizia Giudiziari avvenga
attraverso le modalità dell’audizione protetta.
A questi provvedimenti si aggiunge la necessità di nominare il curatore
speciale in tutti i procedimenti che vedono coinvolto un minore, che la
difesa legale del minore possa gravare sullo Stato attraverso l’ausilio
del gratuito patrocinio e che a tal fine venga redatto un apposito albo
di avvocati specializzati in materia di maltrattamenti e abuso
all’infanzia.
Altri strumenti specifici di tutela del minore dovrebbero prevedere che
i procedimenti per i reati di maltrattamento e abuso sessuale si
svolgano con tempi adeguati allo sviluppo e alla crescita del minore. A
tal fine si prevede un aggiunta specifica rispetto all’articolo che
regola la formazione dei ruoli di udienza e il ricorso al giudizio
immediato con la possibilità di elevare a centoventi giorni il periodo
concesso al PM dall’iscrizione della notizia di reato alla richiesta di
giudizio immediato alla cancelleria del Giudice.
E’ infine doveroso prevedere misure più restrittive nei confronti degli
imputati che possano maggiormente tutelare le vittime e garantire la
certezza della pena. A tal fine si prevede che nei casi maltrattamenti e
abusi sessuali l’autore di reato venga interdetto dai luoghi
abitualmente frequentati dalla vittima. In ultima analisi si è
considerata importante includere nella presente proposta l’esclusione
del ricorso al patteggiamento per gli autori di reato sia di
maltrattamento intrafamiliare che di abusi sessuali.
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