Proposta di legge

DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO ALLA PSICOTERAPIA

La ricerca sull’efficacia delle psicoterapie comincia ormai a dare risultati di grande interesse aprendo nuovi scenari dal punto di vista delle scelte di politica sanitaria. Gli studi internazionali, svolti negli Stati Uniti e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, stanno dimostrando, in particolare nel campo delle psicosi, dei disturbi della personalità e delle sindromi depressive, che il fattore di prevenzione più importante è quello del sostegno terapeutico alle famiglie, il quale, integrato con l’utilizzo delle strutture intermedie di tipo comunitario e con un accorto impiego di farmaci neurolettici, contribuisce ad evitare nuove ospedalizzazioni e ricadute dei pazienti. Se a breve termine i risultati dell’intervento farmacologico sono analoghi a quelli della psicoterapia nel lungo periodo, i vantaggi legati all’uso della psicoterapia nella prevenzione sono ammessi senza esitazioni da clinici e ricercatori.

Le stesse valutazioni sono fatte nel trattamento delle nevrosi soprattutto quelle all’origine di tossicodipendenze, dove la psicoterapia si rivela quattro volte più efficace di qualsiasi farmaco. Un valore preventivo straordinario viene riconosciuto soprattutto a proposito dei disturbi del bambino e delle difficoltà dell’adolescente se l’intervento è messo in atto per tempo ed insieme alle famiglie. Chiarito che la psicoterapia è necessaria, da sola o in accordo con altre forme di intervento, dobbiamo porci con forza il quesito sulla situazione dei servizi. Dobbiamo ragionare seriamente sulla reale possibilità di accedere alla psicoterapia; se da un lato, infatti, si riconosce la necessità di una rete integrata di servizi sul territorio, l’esperienza dimostra che, a parte alcune lodevoli esperienze, la maggior parte delle strutture pubbliche non offre psicoterapia ai soggetti che ne hanno bisogno. Mentre invece nelle strutture private, con l’esclusione di quelle convenzionate, la possibilità di essere rimborsati per le spese sostenute usufruendo della professionalità di uno psicoterapeuta, è offerta solo a parlamentari, giornalisti, dirigenti d’azienda e loro familiari. Si crea così un paradosso secondo il quale la psicoterapia si crede efficace solo per coloro che hanno la possibilità di pagarsela, mentre ad essa non si crede più nel momento in cui bisogna estenderne a tutti i benefici. Con il presente legge si vuole estendere alle prestazioni offerte dagli psicoterapeutici il sistema di partecipazione al costo, garantito dal Servizio sanitario nazionale, istituendo un sistema di accreditamento dei professionisti con specializzazione in psicoterapia, ai quali le istituzioni che non possono garantire sul territorio adeguata assistenza invieranno i soggetti bisognosi di diagnosi e cura. Le regioni e gli organismi invianti avranno poi il compito di monitorare e verificare l’efficacia e la qualità del servizio erogato, mentre gli onorari saranno rimborsati in ragione del livello tariffario minimo stabilito dagli ordini professionali. I costi del sistema, coperti dal Fondo sanitario nazionale, sono facilmente recuperabili col parallelo risparmio in termini di calo di spesa farmaceutica e di interventi di ospedalizzazione. Il farmaco infatti tende a cronicizzare il paziente e ad essere più costoso, nel tempo, di ogni terapia preventiva. Nei Länder tedeschi il cittadino trova un elenco di psicoterapeuti accreditati dal Servizio pubblico sanitario, ai quali lo stesso Servizio invia i pazienti, sobbarcandosi la parte di costo che il cittadino non può sostenere. Il medesimo meccanismo, facendo leva sul sistema di partecipazione al costo legato al reddito, definito dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è assunto dalla  presente proposta di legge, come già accade, peraltro, nel caso dei ricoveri in clinica, in comunità o per le prestazioni di laboratorio. In tal modo, esaltando il valore della prevenzione e riducendo la dipendenza dal farmaco e la pressione sul sistema sanitario pubblico, si valorizzano le competenze professionali, senza dover ricorrere all’assunzione di nuovo personale, e si afferma chiaramente anche nella prassi quotidiana, il diritto di tutti ad accedere a terapie riconosciute efficaci. 


 

Art. 1.

(Diritto al trattamento psicoterapeutico).

 

1. Il Servizio sanitario nazionale assicura ai cittadini l'accesso ai trattamenti psicoterapeutici, nei casi in cui questi risultino utili per la salvaguardia della salute.

 

Art. 2.

(Modalità di accesso al trattamento psicoterapeutico).

 

01. I piani sanitari nazionali e regionali, nonché i progetti obiettivo per la tutela della salute mentale, stabiliscono il personale e le strutture tramite i quali possa essere realizzato in tutti i dipartimenti di salute mentale quanto previsto nell'articolo 1.

1. Le richieste di accesso ai servizi di psicoterapia, in base ad una diagnosi clinica effettuata da un medico, sono presentate dai servizi sociali o sanitari pubblici o accreditati o dal cittadino e sono indirizzate ai dipartimenti di salute mentale, ai servizi per le tossicodipendenze, ai servizi materno-infantili e agli altri dipartimenti delle Aziende sanitarie locali che hanno autonomia di spesa.

2. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con propri provvedimenti il modo in cui il servizio o il dipartimento, avvalendosi di tutte le specifiche competenze mediche e psicologiche dei professionisti che in esso lavorano, procede ad una valutazione dell’opportunità di prescrivere la psicoterapia ed alla formulazione del relativo progetto.

3. Nel caso in cui le richieste siano accolte il trattamento psicoterapeutico viene effettuato presso i presidi della ASL. Nel caso in cui tali presidi non possano provvedere direttamente a soddisfare le richieste, i medesimi si avvalgono di professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 o di strutture private accreditate.

4. I costi del trattamento psicoterapeutico sono a carico del bilancio della ASL e sono ricompresi nella dotazione finanziaria del dipartimento di salute mentale o del servizio sanitario o sociosanitario che autorizza il trattamento psicoterapeutico e sono indicati con apposita voce nel relativo bilancio.

 

Art. 3.

(Elenco dei professionisti).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono l'elenco dei professionisti disponibili e aventi titoli alla esecuzione dei trattamenti psicoterapeutici di cui all'articolo 2.

2. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'Ordine degli psicologi o all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

b) annotazione, negli albi professionali degli psicologi o dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dell'abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica di cui agli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e successive modificazioni;

c) assenza di rapporti di lavoro dipendente del professionista con le strutture del SSN.

3. In una sezione speciale dell'elenco sono indicati i professionisti dotati dei requisiti di cui al comma 2 che siano in possesso di una adeguata e specifica formazione professionale nel settore della psicoterapia dei minori vittime di maltrattamenti e abusi.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'accessibilità degli elenchi di cui al presente articolo ai servizi e dipartimenti di cui al comma 1 dell'articolo 2 e agli utenti. Negli elenchi è indicato il tipo di formazione psicoterapeutica posseduto dai professionisti iscritti.

 

Art. 4.

(Supervisione e punteggi per l'educazione continua in medicina ECM).

 

1. Le supervisioni cliniche, individuali o di gruppo, effettuate da professionisti psicoterapeuti che possiedano comprovata esperienza in ambiti clinici specifici, iscritti come psicoterapeuti da almeno cinque anni negli albi professionali degli psicologi o dei medici chirurghi e degli odontoiatri e iscritti nell'elenco appositamente istituito dagli ordini regionali e provinciali degli psicologi e dei medici chirurghi, sono considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'educazione continua in medicina (ECM) per i professionisti iscritti a qualunque titolo nell'elenco regionale di cui all'articolo 3.

2. Il Ministro della Salute disciplina con proprio decreto il punteggio ECM da attribuire alle supervisioni effettuate ai sensi del comma 1.

 

Art. 5.

(Costo delle prestazioni di psicoterapia).

 

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) trattamenti psicoterapeutici prescritti singolarmente o per cicli ed effettuati presso i centri di psicoterapia accreditati e i professionisti abilitati».

2. Il nomenclatore tariffario delle prestazioni specifiche ambulatoriali erogabili dal Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, indica l'importo del costo delle prestazioni che l'assistito paga direttamente ai centri di psicoterapia o ai singoli professionisti presso i quali effettua il trattamento. Sono esclusi dal pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo gli assistiti che hanno diritto all'esenzione totale.

3. La remunerazione e il rimborso dei costi delle prestazioni erogate dai centri di psicoterapia e dai singoli professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3, sono definiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli ordini professionali, nell'ambito della procedura di cui agli articoli 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

4. Le certificazioni valide ai fini dell'astensione dal lavoro relative ai pazienti in trattamento psicoterapeutico possono essere rilasciate, oltre che dai professionisti dipendenti del Servizio sanitario nazionale, anche dagli psicoterapeuti convenzionati.

 

Art. 6.

(Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dei servizi di psicoterapia).

 

1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dei servizi di psicoterapia sono effettuati dai servizi pubblici che hanno accolto la richiesta di accesso ai servizi di psicoterapia.

2. Gli psicoterapeuti cui viene affidato un trattamento psicoterapeutico ai sensi della presente legge debbono documentare al servizio pubblico che ha accolto la richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 2, mediante relazioni almeno semestrali, l'andamento del trattamento e la sua valutazione.

3. I servizi pubblici di cui al comma 1 esaminano le relazioni presentate ai sensi del comma 2, al fine di verificare, controllare e valutare il trattamento psicoterapeutico eseguito.

4. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le aziende sanitarie locali, i comuni, gli ordini professionali, le associazioni scientifiche nonché gli organismi ministeriali costituiti in materia, provvedono all'istituzione di un apposito organismo indipendente con funzioni di Osservatorio permanente sui dati relativi ai trattamenti psicoterapeutici effettuati ai sensi della presente legge. I soggetti che effettuano trattamenti psicoterapeutici sono tenuti a collaborare allo svolgimento delle attività di documentazione e di ricerca poste in essere da tale Osservatorio nel pieno rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali dei pazienti.

 

Art. 7.

(Formazione e tirocinio).

 

1. I servizi pubblici, le strutture private accreditate o, nei casi in cui il sistema di accreditamento non sia attivo, convenzionate, che svolgono attività di tipo psicoterapeutico, ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, provvedono a titolo completamente gratuito, nei limiti di potenzialità delle loro strutture, all'organizzazione dei tirocini su richiesta delle scuole di specializzazione universitaria in psicoterapia o degli istituti riconosciuti ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 e successive modificazioni, con le quali stipulano apposite convenzioni. Le attività di tirocinio svolte dagli allievi delle scuole di psicoterapia sono sottoposte alla supervisione di professionisti del servizio o dai docenti delle scuole medesime, purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1.

 

Art. 8.

(Clausola di salvaguardia).

 

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano il modo in cui nell'ambito delle ASL si provvede all'attuazione delle disposizioni della presente legge, nei limiti delle risorse finanziarie e professionali complessivamente disponibili a legislazione vigente. Tali interventi debbono essere considerati infatti come integrativi o sostitutivi, parzialmente o in toto, degli altri interventi terapeutici oggi già disponibili.