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Proposta di legge
“DISPOSIZIONI
PER L'ACCESSO ALLA PSICOTERAPIA”
La ricerca sull’efficacia delle psicoterapie comincia ormai a dare
risultati di grande interesse aprendo nuovi scenari dal punto di vista
delle scelte di politica sanitaria. Gli studi internazionali, svolti
negli Stati Uniti e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, stanno
dimostrando, in particolare nel campo delle psicosi, dei disturbi della
personalità e delle sindromi depressive, che il fattore di prevenzione
più importante è quello del sostegno terapeutico alle famiglie, il
quale, integrato con l’utilizzo delle strutture intermedie di tipo
comunitario e con un accorto impiego di farmaci neurolettici,
contribuisce ad evitare nuove ospedalizzazioni e ricadute dei pazienti.
Se a breve termine i risultati dell’intervento farmacologico sono
analoghi a quelli della psicoterapia nel lungo periodo, i vantaggi
legati all’uso della psicoterapia nella prevenzione sono ammessi senza
esitazioni da clinici e ricercatori.
Le stesse valutazioni sono fatte nel trattamento delle nevrosi
soprattutto quelle all’origine di tossicodipendenze, dove la
psicoterapia si rivela quattro volte più efficace di qualsiasi farmaco.
Un valore preventivo straordinario viene riconosciuto soprattutto a
proposito dei disturbi del bambino e delle difficoltà dell’adolescente
se l’intervento è messo in atto per tempo ed insieme alle famiglie.
Chiarito che la psicoterapia è necessaria, da sola o in accordo con
altre forme di intervento, dobbiamo porci con forza il quesito sulla
situazione dei servizi. Dobbiamo ragionare seriamente sulla reale
possibilità di accedere alla psicoterapia; se da un lato, infatti, si
riconosce la necessità di una rete integrata di servizi sul territorio,
l’esperienza dimostra che, a parte alcune lodevoli esperienze, la
maggior parte delle strutture pubbliche non offre psicoterapia ai
soggetti che ne hanno bisogno. Mentre invece nelle strutture private,
con l’esclusione di quelle convenzionate, la possibilità di essere
rimborsati per le spese sostenute usufruendo della professionalità di
uno psicoterapeuta, è offerta solo a parlamentari, giornalisti,
dirigenti d’azienda e loro familiari. Si crea così un paradosso secondo
il quale la psicoterapia si crede efficace solo per coloro che hanno la
possibilità di pagarsela, mentre ad essa non si crede più nel momento in
cui bisogna estenderne a tutti i benefici. Con il presente legge si
vuole estendere alle prestazioni offerte dagli psicoterapeutici il
sistema di partecipazione al costo, garantito dal Servizio sanitario
nazionale, istituendo un sistema di accreditamento dei professionisti
con specializzazione in psicoterapia, ai quali le istituzioni che non
possono garantire sul territorio adeguata assistenza invieranno i
soggetti bisognosi di diagnosi e cura. Le regioni e gli organismi
invianti avranno poi il compito di monitorare e verificare l’efficacia e
la qualità del servizio erogato, mentre gli onorari saranno rimborsati
in ragione del livello tariffario minimo stabilito dagli ordini
professionali. I costi del sistema, coperti dal Fondo sanitario
nazionale, sono facilmente recuperabili col parallelo risparmio in
termini di calo di spesa farmaceutica e di interventi di
ospedalizzazione. Il farmaco infatti tende a cronicizzare il paziente e
ad essere più costoso, nel tempo, di ogni terapia preventiva. Nei
Länder tedeschi il cittadino trova un elenco di psicoterapeuti
accreditati dal Servizio pubblico sanitario, ai quali lo stesso Servizio
invia i pazienti, sobbarcandosi la parte di costo che il cittadino non
può sostenere. Il medesimo meccanismo, facendo leva sul sistema di
partecipazione al costo legato al reddito, definito dal decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è assunto dalla
presente proposta di legge, come già accade, peraltro, nel caso
dei ricoveri in clinica, in comunità o per le prestazioni di
laboratorio. In tal modo, esaltando il valore della prevenzione e
riducendo la dipendenza dal farmaco e la pressione sul sistema sanitario
pubblico, si valorizzano le competenze professionali, senza dover
ricorrere all’assunzione di nuovo personale, e si afferma chiaramente
anche nella prassi quotidiana, il diritto di tutti ad accedere a terapie
riconosciute efficaci.
Art. 1.
(Diritto al trattamento psicoterapeutico).
1. Il Servizio sanitario nazionale assicura ai cittadini l'accesso ai
trattamenti psicoterapeutici, nei casi in cui questi risultino utili per
la salvaguardia della salute.
Art. 2.
(Modalità di accesso al trattamento psicoterapeutico).
01. I piani sanitari nazionali e regionali, nonché i progetti obiettivo
per la tutela della salute mentale, stabiliscono il personale e le
strutture tramite i quali possa essere realizzato in tutti i
dipartimenti di salute mentale quanto previsto nell'articolo 1.
1. Le richieste di accesso ai servizi di psicoterapia, in base ad una
diagnosi clinica effettuata da un medico, sono presentate dai servizi
sociali o sanitari pubblici o accreditati o dal cittadino e sono
indirizzate ai dipartimenti di salute mentale, ai servizi per le
tossicodipendenze, ai servizi materno-infantili e agli altri
dipartimenti delle Aziende sanitarie locali che hanno autonomia di
spesa.
2. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano
con propri provvedimenti il modo in cui il servizio o il dipartimento,
avvalendosi di tutte le specifiche competenze mediche e psicologiche dei
professionisti che in esso lavorano, procede ad una valutazione
dell’opportunità di prescrivere la psicoterapia ed alla formulazione del
relativo progetto.
3. Nel caso in cui le richieste siano accolte il trattamento
psicoterapeutico viene effettuato presso i presidi della ASL. Nel caso
in cui tali presidi non possano provvedere direttamente a soddisfare le
richieste, i medesimi si avvalgono di professionisti iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 3 o di strutture private accreditate.
4. I costi del trattamento psicoterapeutico sono a carico del bilancio
della ASL e sono ricompresi nella dotazione finanziaria del dipartimento
di salute mentale o del servizio sanitario o sociosanitario che
autorizza il trattamento psicoterapeutico e sono indicati con apposita
voce nel relativo bilancio.
Art. 3.
(Elenco dei professionisti).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono
l'elenco dei professionisti disponibili e aventi titoli alla esecuzione
dei trattamenti psicoterapeutici di cui all'articolo 2.
2. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 i
professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
a)
iscrizione all'Ordine degli psicologi o all'Ordine dei medici chirurghi
e degli odontoiatri;
b)
annotazione, negli albi professionali degli psicologi o dei medici
chirurghi e degli odontoiatri, dell'abilitazione all'esercizio
dell'attività psicoterapeutica di cui agli articoli 3 e 35 della legge
18 febbraio 1989, n. 56, e successive modificazioni;
c)
assenza di rapporti di lavoro dipendente del professionista con le
strutture del SSN.
3. In
una sezione speciale dell'elenco sono indicati i professionisti dotati
dei requisiti di cui al comma 2 che siano in possesso di una adeguata e
specifica formazione professionale nel settore della psicoterapia dei
minori vittime di maltrattamenti e abusi.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano
l'accessibilità degli elenchi di cui al presente articolo ai servizi e
dipartimenti di cui al comma 1 dell'articolo 2 e agli utenti. Negli
elenchi è indicato il tipo di formazione psicoterapeutica posseduto dai
professionisti iscritti.
Art. 4.
(Supervisione e punteggi per l'educazione continua in medicina ECM).
1. Le supervisioni cliniche, individuali o di gruppo, effettuate da
professionisti psicoterapeuti che possiedano comprovata esperienza in
ambiti clinici specifici, iscritti come psicoterapeuti da almeno cinque
anni negli albi professionali degli psicologi o dei medici chirurghi e
degli odontoiatri e iscritti nell'elenco appositamente istituito dagli
ordini regionali e provinciali degli psicologi e dei medici chirurghi,
sono considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio per
l'educazione continua in medicina (ECM) per i professionisti iscritti a
qualunque titolo nell'elenco regionale di cui all'articolo 3.
2. Il Ministro della Salute disciplina con proprio decreto il punteggio
ECM da attribuire alle supervisioni effettuate ai sensi del comma 1.
Art. 5.
(Costo delle prestazioni di psicoterapia).
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis)
trattamenti psicoterapeutici prescritti singolarmente o per cicli ed
effettuati presso i centri di psicoterapia accreditati e i
professionisti abilitati».
2. Il nomenclatore tariffario delle prestazioni specifiche ambulatoriali
erogabili dal Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del
Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996,
indica l'importo del costo delle prestazioni che l'assistito paga
direttamente ai centri di psicoterapia o ai singoli professionisti
presso i quali effettua il trattamento. Sono esclusi dal pagamento delle
prestazioni di cui al presente articolo gli assistiti che hanno diritto
all'esenzione totale.
3. La remunerazione e il rimborso dei costi delle prestazioni erogate
dai centri di psicoterapia e dai singoli professionisti iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 3, sono definiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli ordini
professionali, nell'ambito della procedura di cui agli articoli 8-quinquies
e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
4. Le certificazioni valide ai fini dell'astensione dal lavoro relative
ai pazienti in trattamento psicoterapeutico possono essere rilasciate,
oltre che dai professionisti dipendenti del Servizio sanitario
nazionale, anche dagli psicoterapeuti convenzionati.
Art. 6.
(Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dei servizi di
psicoterapia).
1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dei servizi
di psicoterapia sono effettuati dai servizi pubblici che
hanno accolto la richiesta di accesso ai servizi di
psicoterapia.
2. Gli psicoterapeuti cui viene affidato un trattamento psicoterapeutico
ai sensi della presente legge debbono documentare al servizio pubblico
che ha accolto la richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 2,
mediante relazioni almeno semestrali, l'andamento del trattamento e la
sua valutazione.
3. I servizi pubblici di cui al comma 1 esaminano le relazioni
presentate ai sensi del comma 2, al fine di verificare, controllare e
valutare il trattamento psicoterapeutico eseguito.
4. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa
con le aziende sanitarie locali, i comuni, gli ordini professionali, le
associazioni scientifiche nonché gli organismi ministeriali costituiti
in materia, provvedono all'istituzione di un apposito organismo
indipendente con funzioni di Osservatorio permanente sui dati relativi
ai trattamenti psicoterapeutici effettuati ai sensi della presente
legge. I soggetti che effettuano trattamenti psicoterapeutici sono
tenuti a collaborare allo svolgimento delle attività di documentazione e
di ricerca poste in essere da tale Osservatorio nel pieno rispetto delle
norme a tutela della riservatezza dei dati personali dei pazienti.
Art. 7.
(Formazione e tirocinio).
1. I servizi pubblici, le strutture private accreditate o, nei casi in
cui il sistema di accreditamento non sia attivo, convenzionate, che
svolgono attività di tipo psicoterapeutico, ai sensi della legge 18
febbraio 1989, n. 56, provvedono a titolo completamente gratuito, nei
limiti di potenzialità delle loro strutture, all'organizzazione dei
tirocini su richiesta delle scuole di specializzazione universitaria in
psicoterapia o degli istituti riconosciuti ai sensi del regolamento di
cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 e successive
modificazioni, con le quali stipulano apposite convenzioni. Le attività
di tirocinio svolte dagli allievi delle scuole di psicoterapia sono
sottoposte alla supervisione di professionisti del servizio o dai
docenti delle scuole medesime, purché in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 4, comma 1.
Art. 8.
(Clausola di salvaguardia).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
il modo in cui nell'ambito delle ASL si provvede all'attuazione delle
disposizioni della presente legge, nei limiti delle risorse finanziarie
e professionali complessivamente disponibili a legislazione vigente.
Tali interventi debbono essere considerati infatti come integrativi o
sostitutivi, parzialmente o in toto, degli altri interventi
terapeutici oggi già disponibili.
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